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Il Tribunale di Roma consolida l’orientamento sugli hosting provider attivi

In applicazione dei principi di diritto in punto di responsabilità degli hosting provider formulati nella pronuncia di legittimità n. 7708 del 19/03/2019, il Tribunale di Roma (sez. spec., 02/10/2019) ha recentemente accertato la responsabilità della piattaforma “Vid.me” quale hosting provider attivo per aver reso accessibile numerosi brani audiovisivi estratti dai programmi RTI.

Dopo aver ricostruito a livello sistematico i profili principali dei c.d. “servizi della società dell’informazione” – identificando i servizi di mere conduit, chaching e hosting – il Collegio ha ribadito che tra gli indici di interferenza idonei a delineare la figura dell’hosting provider attivo figurano “lo svolgimento di attività di filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, uso, modifica, estrazione o promozione dei contenuti, operate mediante una gestione imprenditoriale del servizio, come pure l’adozione di una tecnica di valutazione comportamentale degli utenti per aumentarne la fidelizzazione: condotte che abbiano, in sostanza, l’effetto di completare ed arricchire in modo non passivo la fruizione dei contenuti da parte di utenti indeterminati”.

Poiché era stata fornita prova che la convenuta contumace avesse svolto “un ruolo attivo nella gestione dei contenuti illeciti, segnatamente consistito nell’organizzazione degli stessi, nella promozione della loro diffusione, quest’ultima attuata mediante un’accurata attività di catalogazione e di predisposizione di un motore di ricerca che ne agevolasse la consultazione”, il Tribunale ha accertato che la pubblicazione dei video sulla piattaforma fosse avvenuta in contrasto con le disposizioni poste a tutela dei diritti autorali dell’attrice.

Sono state invece respinte sia le domande relative alla violazione dei marchi di RTI, non essendo stati usati questi ultimi in ottica distintiva, sia quelle di concorrenza sleale, non essendo stato ravvisato il presupposto dello svolgimento da parte della convenuta di attività in concorrenza con quella dell’attrice.

Quanto al risarcimento del danno, il Tribunale ha conferito incarico ad un CTU che – tenuto conto del parametro del c.d. prezzo del consenso – è pervenuto alla determinazione congrua del “prezzo per minuto nella misura di Euro 730”, con un deprezzamento forfettario del 20% dal terzo anno di pubblicazione in ragione della progressiva obsolescenza dei contenuti nel tempo, oltre al danno non patrimoniale nella misura del 10% del danno patrimoniale.

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