Brexit: i riflessi in materia di proprietà intellettuale
Il 31/01/2020 è intervenuto formalmente il recesso del Regno Unito dall’Unione Europea in forza di un accordo che, ponendosi l’obiettivo di “garantire un recesso ordinato”, prevede la fissazione di un periodo di transizione (fino al 31/12/2020, prorogabile tra le parti per massimo 2 anni) durante il quale il diritto dell’Unione continuerà ad applicarsi.
Le disposizioni relative ai diritti di proprietà intellettuale, contenute al Titolo IV (artt. 54-61), sono finalizzate primariamente a fornire continuità di tutela ai titolari.
In particolare, l’art. 54 prevede che i titolari di marchi UE, disegni o modelli comunitari e privative comunitarie per ritrovati vegetali, che siano registrati o concessi prima della fine del periodo di transizione, diventeranno titolari di un diritto equiparabile, registrato e opponibile nel Regno Unito secondo le norme nazionali. Una soluzione analoga è stata introdotta per le persone autorizzate ad utilizzare indicazioni geografiche, denominazioni di origine e specialità tradizionali garantite, fermo restando che l’eventuale cessazione della protezione nell’Unione produrrà medesimi effetti all’interno del Regno Unito.
Le pronunce di nullità, annullabilità o decadenza in esito a procedimenti amministrativi o giudiziari in corso durante il periodo di transizione spiegheranno i propri effetti anche nel Regno Unito. Parallelamente, però, il Regno Unito non sarà tenuto a dichiarare nullo o decaduto il corrispondente diritto nel suo territorio qualora i motivi di nullità o decadenza che fondano la decisione non siano applicabili dal diritto interno.
Lo scopo di mantenere un sistema unitario è reso inoltre evidente dalle disposizioni in ambito di uso effettivo del marchio. Da un lato, non sarà infatti possibile dichiarare la decadenza per non uso in caso di mancato utilizzo effettivo nel territorio UK prima della fine del periodo di transizione; dall’altro, la notorietà acquisita in UE consentirà al titolare del marchio di esercitare i diritti che ne scaturiscono anche nel Regno Unito.
L’art. 55 dell’Accordo impone agli uffici competenti del Regno Unito di provvedere alla registrazione dei “nuovi” diritti gratuitamente, senza che i titolari dei rispettivi diritti UE siano tenuti ad espletare alcuna procedura (tuttavia, dopo 3 anni dal termine del periodo di transizione, i titolari potranno essere tenuti ad eleggere domicilio in UK).
Gli artt. 56-57 sono volti a garantire continuità di protezione alle registrazioni internazionali che vedano il Regno Unito quale territorio designato (marchi, disegni e modelli registrati a livello internazionale; nonché disegni e modelli comunitari non registrati).
L’art. 58 disciplina, invece, la tutela relativa alle banche dati costituite prima della fine del periodo di transizione che continuerà a sussistere nel Regno Unito purché il titolare sia, alternativamente, un cittadino UK, un residente abituale in UK o un’impresa stabilita in UK che abbia un legame effettivo e continuo con l’economia del Regno Unito o dell’Unione Europea.
Quanto alle domande di privativa pendenti prima della fine del periodo di transizione (art. 59), i richiedenti potranno depositare una particolare forma di domanda di estensione nel Regno Unito entro i successivi 9 mesi, sfruttando la medesima data di deposito.
Da ultimo, a completamento del sistema, è previsto che i diritti di proprietà intellettuale esauriti ai sensi del diritto dell’Unione prima della fine del periodo di transizione, restino esauriti anche nel Regno Unito.