Base associativa degli ETS: arrivano i chiarimenti del Ministero
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha diramato una nota fornendo degli importanti chiarimenti in merito alla composizione della compagine associativa degli enti del Terzo settore.
In particolare, oltre a fornire alcune delucidazioni con specifico riferimento alla disciplina di OdV ed Aps, il documento risponde ad un quesito di grande interesse: le imprese – ovvero gli enti for profit in generale – possono far parte della base associativa di un ente del Terzo settore e/o avere un ruolo all’interno della loro governance?
Mentre infatti il D.lgs. 112/17 prevede espressamente come gli enti lucrativi non possano esercitare in alcun modo attività di direzione/coordinamento/controllo di un’impresa sociale ex lege, lo stesso non può dirsi con riferimento agli ETS disciplinati dal D.lgs. 117/17.
Il codice del Terzo settore, infatti, non cita fra gli “enti esclusi” le società lucrative, facendo riferimento ad un insieme di soggetti di diversa natura elencati in maniera puntuale (es. pubbliche amministrazioni, associazioni di categoria, formazioni politiche, etc.).
Sul punto – sulla base di una interpretazione già adottata in passato dall’Agenzia delle Entrate che aveva dato atto dell’esigenza delle società di “di costituire enti del terzo settore (o di partecipare agli stessi) dietro la spinta del concetto di «responsabilità sociale d’impresa»” – il Ministero conferma ora come “le imprese (ivi incluse quelle for profit) possano costituire o partecipare successivamente alla base associativa degli ETS nonché detenerne il controllo, sia in forma singola (da parte di una unica impresa) che in forma congiunta tra due o più di esse”.
Un chiarimento molto importante sia per le imprese che intendono costituire nuovi ETS, che per gli ETS partecipanti da enti di natura lucrativa.