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Esenzione anche in caso di trasferimento delle partecipazioni a discendenze diverse

Particolarmente interessante la recente risposta dell’Agenzia delle Entrate ad un’istanza di interpello (risposta n. 37 del 7 febbraio 2020) che affronta la situazione di una holding, costituita nella forma di S.p.A., detenuta da tre fratelli che vogliono realizzare il passaggio generazionale a favore dei propri discendenti beneficiando del regime agevolativo di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del TUS (Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni).

L’operazione prospettata – e condivisa dall’Amministrazione finanziaria- si articola in due passaggi:

• conferimento del 100% delle azioni detenute nella holding dai tre fratelli in una costituenda “super holding”, applicando il regime di realizzo controllato delle plusvalenze disciplinato dall’articolo 177 del Tuir, ricevendo così il 100% delle quote della newco in comunione e nominando un rappresentante comune;

• successivo trasferimento delle quote della “super holding” (piena proprietà del 18%; nuda proprietà dell’82% con attribuzione del diritto di voto) ai propri eredi tramite un unico atto formale in cui confluiscono i tre patti di famiglia posti in essere dai tre fratelli a beneficio dei rispettivi discendenti.

La comunione verrebbe conservata e non sciolta quantomeno per il periodo di monitoraggio quinquennale previsto dalla disposizione, con un rappresentante comune che rappresenterà l’intero capitale sociale.

La peculiarità del caso è rappresentata dal fatto che il controllo di diritto viene assunto in comunione, beneficiando dell’esenzione, da soggetti che, sebbene parenti, appartengono a discendenze diverse.

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