Rischi penali in caso di violazioni dei DPCM in materia prevenzione del coronavirus
Come noto, in base al DPCM 8.3.2020 l’allontanamento dalla propria abitazione è previsto solo per comprovati esigenze lavorative, di salute e di necessità.
La violazione del divieto come di altri eventualmente previsti in prossimi provvedimenti in materia di prevenzione del contagio comporta la configurabilità del reato previsto dall’art. 650 c.p. (Inosservanza di provvedimenti dell’Autorità).
Il reato non sussiste automaticamente se non si porta con se il modulo di autocertificazione ma è certamente opportuno averlo preparato proprio per evitare controlli più lunghi o contestazioni arbitrarie.
Il reato di per se’ è configurabile se i motivi di necessità non sono giudicati veritieri o non sono ritenuti indifferibili o comprovati
Se non sono veritieri (ma i controlli saranno svolti in altro momento, salvo dichiarazioni false facilmente riscontrabili con un controllo immediato) potrà essere contestato un altro reato.
Il reato in cui potrebbe incorrere chi autocertifica il falso è quello di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ex art. 483 cp., delitto punito fino a due anni e, a differenza del 650 cp, non è previsto il meccanismo estintivo dell’oblazione di cui si dirà poco sotto.
Ovviamente il numero dei controlli da eseguire sarà talmente alto, che difficilmente le Procure potranno arrivare ad una formale contestazione di questo reato.
Ma il rischio rimane.
Il verbale di identificazione per violazione dell’art. 650 lo stanno già contestando se uno viene trovato in strada, in auto o a piedi, senza alcuna giustificazione o con una giustificazione che non rientra nella interpretazione assai discrezionale dello stato di necessità.
Faccio alcuni esempi di stato di necessità fondati o altri interpretabili
– fare la spesa o andare in farmacia (e la prova potrebbe essere facile tenendo lo scontrino)
– portare la spesa a genitori anziani (ma già questo potrebbe essere interpretabile: perché si dovrebbe dimostrare che non possono chiedere loro o noi per loro il servizio di spesa a casa)
– esercitare diritti di visita per i figli (quindi andarli a prendere o riportarli).
– interpretabile ma per ora ammesso, lo sport all’aperto ma da soli o a distanza di sicurezza, la passeggiata ma da soli o a distanza (e per evitare assembramenti in gran parte delle città hanno chiuso i parchi).
Ovviamente c’è anche la necessità psicofisica per alcuni di trovare dei momenti di passeggio e sport all’aperto, ma questo non potrà mai avvenire in gruppo.
La procedura:
la contestazione di solito avviene con un verbale di identificazione, nel quale occorre eleggere il domicilio (meglio presso la propria residenza) e la nomina del difensore di ufficio, salvo il controllato abbia già u difensore di fiducia da nominare. Ce ne sono già diverse centinaia eseguite a Milano.
Probabile che le Procure si muoveranno con alcuni di questi con un decreto penale entro sei mesi.
Arriva la notifica, attraverso il difensore, si presenta una opposizione nei termini di legge, chiedendo l’oblazione che estingue il reato.
Il pagamento dell’oblazione (€ 103) va fatto di solito solo dopo che l’imputato sia ammesso al pagamento.
Probabile che le Procure si organizzino con un modulo di pagamento per evitare il doppio passaggio.
Questo pagamento determina l’estinzione del reato senza alcuna iscrizione nel casellario.
Nei precedenti di polizia invece potrebbe rimanere, ma senza vere e proprie conseguenze.
Qualora invece non si presenti l’opposizione con richiesta di oblazione, il pagamento del decreto penale costituirà un precedente penale che non viene iscritto nel casellario giudiziale uso privati, ma comunque in quello uso giustizia. Non solo il decreto penale potrebbe anche prevedere dei benefici (come la pena sospesa) che si possono ottenere solo una volta nella storia giudiziale, con grave nocumento.
Reato ben più grave è quello dell’epidemia procurata punita con la pena dell’ergastolo.
Per queste fattispecie ci deve essere
1) la consapevolezza di essere contagiati
2) la dolosa rappresentazione e volontà di contagiare altre persone in maniera indiscriminata.
Alcuni hanno ipotizzato anche la contestazione del reato di omicidio volontario, ma sembra più un’ipotesi di scuola, anche perché fortunatamente il contagio non provoca la morte, se non in una bassa percentuale.
Più probabile la contestazione del reato di lesione grave dolosa o colposa se un’altra persona viene contagiata.
Ci sono stati precedenti in materia di AIDS ed è stato contestato solitamente il reato di lesioni gravi.
Ovviamente se il contagio si propaga all’interno della casa di convivenza ai membri familiari o conviventi, non potrà essere configurabile alcun reato, anche perché non sussisterebbe alcun elemento soggettivo
I problemi più insidiosi sono i seguenti e potrebbero capitare più facilmente:
1) So di essere stato a contatto con un contagiato ma io sto bene.
La prassi di prevenzione prevede l’isolamento obbligatorio per 14 giorni o comunque un controllo sanitario (ci sono ASL che chiamano i soggetti venuti a contatto con il contagiato ed iniziano un percorso di controllo quotidiano della temperatura).
In caso di violazione dell’obbligo di isolamento, con frequentazione di supermercati o ad altri luoghi, potrebbe in astratto essere contestato il reato di epidemia colposa (reato punito da uno a cinque anni, o da tre a dodici anni se effettivamente si collega a quella violazione la morte di una persona) perché si sarebbe negligenti, imprudenti o in violazione di regolamenti.
2) So di essere stato a contatto con una persona che ha la febbre ed è in attesa di tampone.
In questo caso non c’è un divieto, ma un invito prudenziale a mettersi in isolamento per 14 giorni.
Questo vale in particolare per il/i convivente/i della persona con sindromi influenzali.
Se queste persone escono comunque, sarebbe ugualmente configurabile l’epidemia colposa, ma c’è un profilo probatorio complicato.
Salvo nell’ipotesi in cui si siano state chiamate le autorità mediche dopo 3/4 giorni di febbre, le stesse non hanno ritenuto di fare tamponi per assenza di problemi respiratori: in quel caso solitamente scatta una richiesta formale (anche se non notificata) di obbligo di isolamento.
Purtroppo l’assenza di controlli con tamponi (che per l’emergenza sanitaria in atto vengono fatti ormai solo per i sintomatici di problemi respiratori) sta rendendo molto frequente questa situazione.
(va detto peraltro che il tampone non da certezza granitica e il secondo tampone dopo qualche giorno dal primo non lo fanno più salvo per gli ospedalizzati).
3) E se il tampone del mio contatto è negativo o se la febbre si è abbassata o non c’è più ?
Sotto il profilo legale, non dovrebbe essere contestabile il reato di epidemia colposa perchè prevarrebbe la buona fede e comunque non vi sarebbe alcuna violazione di regolamento.
Ma il consiglio rimane quello di stare a casa per due settimane e cercare di non vedere nessuno.
Non c’è una definizione di contatto: ma a parte la convivenza e la vicinanza fisica, si dovrebbe considerare contatto, la frequentazione nella stessa stanza o negli stessi servizi igienici