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Follow-up La geolocalizzazione come misura di contrasto al Covid-19

In data 25.03.2020 il Garante ha espresso la propria opinione in merito all’utilizzo di app per il tracciamento delle persone.

La premessa è stata, ancora una volta, che il diritto alla protezione dei dati personali, anche nella sua “declinazione digitale”, soggiace ad importanti limitazioni e si equilibra necessariamente con l’interesse collettivo, così come sancito dalla stessa Costituzione.

Tuttavia, si ribadisce che la compressione del diritto non deve comportare una deroga definitiva, ma dovrà avere fin dal principio una data di scadenza che, in questo caso, corrisponde al termine dello stato di emergenza.

 

Il Garante, inoltre, fornisce un’importante precisazione in merito alla raccolta dei dati di geolocalizzazione, evidenziando la necessità di creare un sistema ben normato ed efficiente: “Se significa definizione di un protocollo di tracciamento precoce dei positivi e delle persone che sono venute a contatto con loro, oltre che un controllo sul rispetto della quarantena, non avrei obiezioni. Purché a questo seguano poi test mirati, ma diffusi su tutti coloro che sono stati esposti a rischio di contagio e si garantiscano al contempo le adeguate protezioni al personale sanitario. Ma serve un governo unitario delle operazioni. Non è il momento delle improvvisazioni”.

A tal proposito, la gestione dei dati ai fini di geolocalizzazione non deve essere un’iniziativa estemporanea e casuale, bensì dovrebbe spettare ad un’unica “autorità pubblica trasparente”, dotata delle competenze necessarie per analizzare e utilizzare i dati raccolti.

In conclusione, afferma il Garante, non è così difficile far convivere due diritti come quello alla salute e alla privacy: l’importante è rispettare il principio fondamentale della democrazia e soprattutto la proporzionalità delle misure adottate, in modo da consentire l’utilizzo di un sistema che, seppur potrebbe apparire invasivo, risulta necessario e appropriato rispetto alla finalità perseguita.

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