L’emergenza Covid-19 non blocca l’escussione di una garanzia a prima richiesta
Con una recente sentenza (7 maggio 2020) il Tribunale di Bologna ha respinto un ricorso cautelare presentato per bloccare l’escussione di una garanzia a prima richiesta, escussione ritenuta invece abusiva dal ricorrente in quanto il proprio inadempimento sarebbe stato conseguenza delle misure di contenimento per il Covid-19.
Il giudizio trae origine dall’acquisto da parte della ricorrente delle quote di una società, con pagamento rateale del prezzo. A seguito dell’emergenza Covid-19, l’acquirente aveva richiesto ai venditori di posticipare il pagamento, e in vista della scadenza di una delle rate, aveva presentato un ricorso cautelare per impedire ai venditori di escutere la garanzia aperta proprio per garantire il pagamento del prezzo.
La garanzia conteneva una clausola di pagamento “a prima richiesta”; tale previsione fa sì che nel momento in cui il beneficiario escute la garanzia il garante è tenuto a onorare immediatamente il proprio impegno senza poter sollevare eccezioni derivanti dal contratto sottostante.
La più importante eccezione a questa regola è rappresentata dall’escussione abusiva: il ricorrente può bloccare il pagamento da parte del garante fornendo la prova incontrovertibile che il proprio mancato adempimento sia dovuto a circostanze a lui non imputabili, ad esempio a seguito di un evento di forza maggiore.
Nella vicenda decisa, il Giudice ha ritenuto che le sopravvenute difficoltà economiche del debitore non provassero l’abusività dell’escussione, e soprattutto che neanche la disciplina emergenziale in materia di Covid-19 potesse portare ad una diversa conclusione. Tra le (tante) misure adottate in questi mesi dal Governo, è stato infatti previsto che il rispetto delle misure di contenimento debba essere valutato dal giudice ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore in caso di suo inadempimento.
Secondo il Tribunale di Bologna questa norma richiede al giudice di effettuare un contemperamento in concreto degli interessi coinvolti, delle ragioni del debitore e del creditore, verificando le condizioni dei soggetti interessati e in che misura siano colpiti dalle misure di contenimento, con una prudente valutazione dell’effettiva esigibilità della prestazione anche alla luce dei doveri di correttezza e di solidarietà sociale, sulla base dei fatti allegati.
Per il Tribunale di Bologna ne consegue che, per escludere il pagamento di una garanzia a prima richiesta, il debitore debba provare incontrovertibilmente di avere diritto alla dilazione di pagamento richiesta, circostanza invece che non emergeva dagli atti.
Questa sentenza è senz’altro un utile riferimento nella valutazione degli impatti dell’emergenza Covid-19 sull’esecuzione dei contratti, e riconferma come non vi sia una regola generale applicabile a tutte le situazioni, ma la valutazione delle conseguenze dell’inadempimento debba essere effettuata caso per caso.