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Sospensione degli ammortamenti consentita nel bilancio 2020

Per effetto di una modifica in sede di conversione dei commi da 7-bis a 7-quinquies dell’articolo 60 D.L. n. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”), è stata introdotta la possibilità, per i soggetti che adottano i Principi contabili nazionali, di sospendere le quote di ammortamento annuali del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali per il bilancio relativo all’esercizio in corso all’entrata in vigore del decreto – il bilancio 2020 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare.

 

Tale previsione si pone quale finalità quella di mitigare gli effetti economici sui bilanci di esercizio 2020 (e potenzialmente anche dei successivi, posto che risulta prorogabile tramite decreto ministeriale), consentendo di ridurre, sino ad azzerarle, le quote di ammortamento dei beni strumentali, al fine di migliorare i risultati e il patrimonio netto dei bilanci delle imprese già sottoposti alle influenze negative derivanti dal Covid-19.

 

In particolare, il comma 7-bis consente di non effettuare fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, in deroga al principio di sistematicità degli ammortamenti stabilito all’articolo 2426, primo comma, numero 2), cod. civ.

Oltre all’effetto migliorativo del risultato dell’esercizio, la scelta di sospendere le quote di ammortamento comporta per le imprese alcuni adempimenti aggiuntivi ovvero (i) la destinazione di una riserva indisponibile e (ii) l’indicazione in nota integrativa.

 

Il comma 7-ter, al fine evitare che le imprese che si avvalgono della sospensione possano procedere con la distribuzione ai soci dell’utile figurativo che eventualmente emergerebbe dall’applicazione della facoltà, impone di vincolare ad una riserva indisponibile di patrimonio netto gli utili di ammontare pari alla quota di ammortamento non effettuata.

Tale riserva deve essere costituita prima di tutto con l’utile d’esercizio maturato e, in caso di incapienza di questo (situazione che si genera nel momento in cui la sospensione dell’ammortamento ha corretto una potenziale perdita di esercizio) il vincolo si attua per il tramite di una riserva di utili o altre riserve patrimoniali disponibili.

Nel caso di incapienza di riserve di utili o patrimoniali disponibili ovvero nel caso in cui le stesse siano inferiori all’importo necessario per integrare la riserva derivante dalla mancata effettuazione dell’ammortamento, la disposizione prevede che l’impresa potrà integrarla, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

 

Inoltre, le imprese dovranno indicare in nota integrativa le informazioni previste dal comma 7-quater ovvero le ragioni della deroga all’articolo 2426, comma 1, n. 2, cod. civ., unitamente alle informazioni necessarie relative alla quantificazione degli ammortamenti non contabilizzati e al conseguente impatto di tale scelta dal punto di vista patrimoniale, finanziario e del risultato economico dell’esercizio.

 

Il “Decreto Agosto” disciplina anche gli effetti fiscali della facoltà di sospendere gli ammortamenti. Infatti, nonostante le quote di ammortamento non vengano stanziate a conto economico, il legislatore introducendo una norma di favore in deroga al principio di derivazione rafforzata di cui all’art. 83 TUIR e del principio di previa imputazione a conto economico delle spese e degli altri componenti negativi di cui all’art. 109, comma 4, TUIR,  offre la possibilità di computarne la deduzione in via extra contabile, ossia tramite una variazione diminutiva da far valere in sede dichiarativa, valevole tanto ai fini dell’imposta sul reddito, quanto ai fini Irap.

 

La normativa autorizza le imprese che si avvalgono della facoltà di cui sopra a dedurre la quota di ammortamento sospesa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 TUIR a prescindere dalla previa imputazione a conto economico.

 

Il comma 7-quinquies prevede infatti che “Per i soggetti di cui al comma 7-bis, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dall’imputazione al conto economico”.

 

La deduzione delle quote di ammortamento in via anticipata rispetto all’imputazione a conto economico determina un effetto positivo dal punto di vista finanziario in conseguenze del minor importo delle imposte correnti, mentre risulta neutrale ai fini del bilancio. Infatti, in base a quanto previsto dal principio contabile OIC 25, a fronte della deduzione senza previa imputazione a bilancio sarà necessario rilevare la fiscalità differita passiva con contropartita il fondo per imposte differite.

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