Decade il regime provvisorio di trasparenza rafforzata sulle variazioni delle partecipazioni rilevanti e dichiarazioni d...
Con il comunicato stampa del 12 aprile 2021 la Consob ha reso noto di non voler prorogare ulteriormente il regime provvisorio di trasparenza rafforzata, introdotto in data 9 aprile 2020 con Delibera n. 21327, e rinnovato di tre mesi in tre mesi[1], con la quale, in forza dei poteri conferiti all’Autorità dal c.d. Decreto Imprese (cfr. art. 17 D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020), era stata apportata una sostanziale modifica al regime di trasparenza rafforzata per quanto riguarda sia l’obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti in alcune società italiane quotate in Borsa, sia la “dichiarazione delle intenzioni” in caso di acquisizione di partecipazioni nelle imprese quotate, come previsto dalla c.d. “norma anti-scorrerie”, abbassando le soglie minime di comunicazione rispettivamente all’1% per le cc.dd. Non PMI e al 3% per le cc.dd. PMI[2].
La ratio del rafforzamento della disciplina relativa alla trasparenza ordinaria risiedeva nella volontà di voler tenere indenni i mercati finanziari da eventuali turbolenze economico-finanziarie provocate dall’emergenza Covid-19.
La Consob ha, però, posto la parola fine al regime provvisorio di trasparenza rafforzata: dal 14 aprile 2021, infatti, gli investitori dovranno atteneresi alle disposizioni di trasparenza ordinaria, ai sensi delle quali l’obbligo di comunicazione delle variazioni delle partecipazioni rilevanti detenute nelle predette società italiane quotate in Borsa scatta al superamento della soglia del 3% per le imprese a capitalizzazione medio-alta (Non PMI), nonché alla soglia del 5% per le imprese a bassa capitalizzazione (PMI).
Relativamente, invece, agli obblighi di trasparenza sulle dichiarazioni degli obiettivi di investimento, dal 14 aprile 2021 tale obbligo di comunicazione scatterà al superamento della soglia del 10% (mentre la soglia introdotta con la sopracitata Delibera 21327 del 9 aprile 2020 era del 5%).
[1] Cfr. Delibere nn. 21434 dell’8 luglio 2020, 21525 del 7 ottobre 2020 e 21672 del 13 gennaio 2021.
[2] L’art. 1, comma 1, lett. w-quater.1) del TUF, ha introdotto la definizione di “PMI”, intese come “[…] le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato tale limite per tre anni consecutivi“.