Nuovi obblighi in materia di etichettatura ambientale degli imballaggi: chi sono i soggetti obbligati?
Il 3 settembre 2020 è entrato in vigore in Italia il Decreto Legislativo n. 116, che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva UE 2018/851 relativa ai rifiuti e la direttiva UE 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio.
Si tratta della normativa che rende l’etichettatura ambientale degli imballaggi obbligatoria, con la finalità di favorire sia una migliore informazione in capo ai consumatori che la sostenibilità ambientale, sempre più centrale nelle scelte politiche e legislative europee.
L’obbligo di etichettatura ambientale si affianca, senza sostituirsi, agli altri obblighi di etichettatura relativi al prodotto da esporre sull’imballaggio; il decreto prevede infatti che “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”.
Sui contenuti tecnici ed operativi previsti dalla nuova normativa si rimanda alle dettagliate linee guida predisposte dal CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi).
Dal punto di vista giuridico è centrale comprendere quali siano i soggetti su cui ricadono in concreto i nuovi obblighi in materia nonché le relative sanzioni in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di legge relativamente all’etichettatura degli imballaggi.
L’obbligo di apposizione sugli imballaggi della codifica alfanumerica identificativa del materiale fa riferimento ai soli ‘produttori’, definiti come “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio”.
Limitare tuttavia l’obbligo unicamente a tali soggetti risulta estremamente riduttivo; per comprenderne la reale portata della norma deve infatti farsi riferimento all’art. 261 del D.lgs. 152/2006, in materia di sanzioni in caso di mancato rispetto delle norme sugli imballaggi. In particolare, il comma 3 di tale articolo prevede la sanzione da 5.200 euro a 40.000 euro “a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5”. La formulazione è particolarmente ampia, che non si limita pertanto a sanzionare, in caso di inadempimento, il solo produttore, ma deve potenzialmente estendersi a quello che il D.lgs. 152/2006 definisce come ‘utilizzatore’, vale a dire “i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni”.
In considerazione di quanto sopra e dell’interpretazione al momento vigente, nonché delle finalità poste a fondamento della normativa europea applicabile, che sono quelle di massima condivisione tra le diverse parti del processo produttivo e distributivo, tutti i soggetti della filiera produttiva e distributiva (e pertanto sia i produttori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori, gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio, nonché i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni) sono potenzialmente responsabili, individualmente o in solido con i produttori, in caso di mancato rispetto dell’obbligo di cui al secondo comma dell’art. 219, comma 5, D.lgs. 152/2006.
L’intera filiera del packaging, che va quindi dal fornitore all’utilizzatore, dovrà pertanto adeguarsi ai nuovi obblighi vigenti in materia, conformandosi, per quanto di propria competenza e di concerto con gli altri soggetti coinvolti, per il relativo e necessario adeguamento degli imballaggi e/o dei prodotti da questi forniti (con riferimento a tutti i tipi di imballaggio – primari, secondari, terziari).