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Sottrazione al pagamento delle imposte: la fraudolenza va accertata nel complesso dell’operazione e non sulla base dei...

Con la sentenza n. 16682 del 16.4.2021, la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla sussistenza del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000), ha ribadito il principio secondo cui sono da considerarsi fraudolente, dunque penalmente rilevanti, le condotte che, indipendentemente dalla liceità dei singoli atti spogliativi, siano idonee a rappresentare falsamente all’Erario una riduzione di patrimonio del contribuente non corrispondente al vero, vanificando o comunque rendendo più difficoltosa la riscossione coattiva delle imposte.

La vicenda può essere così riassunta: l’indagata, formalmente dipendente di varie ditte individuali, tutte aventi sede nel medesimo immobile di sua stessa proprietà e operanti nello stesso settore merceologico, è stata considerata l’amministratrice di fatto di tutte le predette ditte individuali, avendo una procura ad operare sui relativi conti bancari diversamente non giustificabile.

Le diverse ditte individuali, succedutesi nel tempo senza sostanziale soluzione di continuità, dopo aver regolarmente presentato le dichiarazioni fiscali, omettevano sistematicamente di versare le relative imposte.

Nel periodo intercorrente tra l’iscrizione a ruolo dei debiti fiscali e l’avvio della riscossione coattiva, i conti correnti delle ditte individuali venivano “svuotati” mediante numerosi bonifici bancari verso altri conti correnti della stessa indagata, dunque mediante operazioni formalmente lecite, tracciabili e ricostruibili a posteriori.

Il Tribunale del riesame, pur riconoscendo che  la condotta descritta fosse caratterizzata da una generale fraudolenza dei mezzi predisposti, comunque annullava la misura degli arresti domiciliari rilevando come, invece, i singoli atti spogliativi (ossia i bonifici bancari disposti a suo favore dall’indagata) non potessero considerarsi di per sé “atti fraudolenti” ai sensi dell’art. 11 d.lgs. 74/2000 in quanto trattavasi di “operazioni bancarie rintracciabili e ricostruibili”, operando quindi una valutazione atomistica dei singoli atti e prescindendo dal complesso dell’operazione.

La Cassazione, nell’annullare l’ordinanza del Riesame, evidenziava come, indipendentemente dalla trasparenza, rintracciabilità e ricostruibilità delle diverse operazioni, al fine della sussistenza del reato in esame debba essere preso in considerazione sia l’intero contesto entro il quale la condotta è realizzata (nel caso in esame, volto ad occultare la reale titolarità delle ditte individuali e a accumulare debiti fiscali con l’intento di non far fronte al pagamento delle imposte) sia, in definitiva, l’idoneità a rendere inefficace o difficoltosa la riscossione coattiva da parte del Fisco.

 

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