La regia di un’opera teatrale è autonomamente tutelabile dal diritto d’autore
Con sentenza n. 17565 del 18 giugno 2021, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva precedentemente ritenuto tutelabile dal diritto d’autore la regia di un’opera teatrale (e non la sola opera teatrale stessa) ricordando che l’art. 1 della legge sul diritto d’autore “contempla il prodotto della creatività umana quale oggetto di tutela, non potendo valorizzarsi, in contrario, la mancanza di esplicita menzione della regia predetta” nei testi normativi, “e ciò tutte le volte che si debba riconoscere un apporto personale e creativo della ‘lettura’ dell’opera da parte del regista”.
Il caso ha ad oggetto la pubblicazione sull’inserto di uno dei massimi quotidiani nazionali di una fotografia dell’Arena di Verona durante una rappresentazione dell’opera lirica Aida (l’immagine rappresenta “uno spettacolo ed un palcoscenico illuminato, con la scenografia costituita da un portale, due obelischi, colonne ed altro”).
Ripercorrendo la motivazione della Corte territoriale, la Cassazione ha riconosciuto come l’allestimento dell’opera teatrale fosse dotato di un alto tasso di creatività, pienamente riconoscibile dalla fotografia contestata che ne cattura gli elementi più innovativi, e che la didascalia che accompagnava l’immagine (riferita sempre all’Aida ma nell’allestimento di un diverso regista) potesse indurre in errore il lettore. In particolare, la regia “quale ‘reggenza’ o ‘direzione’, per definizione ‘tiene insieme’ l’intero spettacolo: sia esso cinematografico, teatrale o lirico, si tratta della decisione ultima su tutte le componenti che contribuiscono al risultato definitivo, dalla scenografia ai costumi, dal ritmo ai movimenti sul palco, dai toni alle pause, dai colori alle luci. Come tale, essa è suscettibile del più alto contenuto creativo” posto che “soprattutto dai caratteri della ‘lettura registica’ dipenda il risultato ultimo di questi spettacoli: la capacità di suscitare emozione. Ecco, dunque, che un testo, pur toccante, può alla prova dei fatti lasciare indifferenti, mentre un altro, all’apparenza neutrale, può invece indurre a commozione: ciò che fa la differenza è l’interpretazione artistica di chi abbia il compito di mettere in scena il testo, di trovare il “tono” mediante le scelte di orientamento e di governo di tutti i complessi fattori sopra ricordati. Pertanto, qualora tale apporto creativo sussista, l’attività di regia è tutelata dalla disciplina sul diritto d’autore”.
La sentenza d’appello è stata quindi ritenuta esente da vizi in punto sia di lesione dei diritti di utilizzazione economica del regista sia di violazione dei suoi diritti morali per errata attribuzione della paternità, con risarcimento del danno liquidato in Euro 5.200.