La fusione per incorporazione estingue la società incorporata – il recente intervento delle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, con sentenza n. 21970 del 30 luglio 2021, sono di recente tornate ad occuparsi del tema degli effetti derivanti da una operazione di fusione societaria, affermando, in particolare, il principio di diritto secondo cui “la fusione per incorporazione estingue la società incorporata” e superando, così, il proprio precedente orientamento.
Con ordinanza n. 2637 dell’8 febbraio 2006, le Sezioni Unite avevano infatti avallato la tesi opposta per cui “la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l’estinzione della società incorporata, o la creazione di un nuovo e diverso soggetto di diritto nella fusione paritaria, ma piuttosto un’unificazione mediante integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione e, pertanto, una vicenda meramente evolutiva-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, seppur in un nuovo assetto organizzativo”.
Con la recente pronuncia la Suprema Corte modifica la sua posizione e aderisce all’interpretazione di legittimità che sostiene la tesi dell’estinzione con effetti devolutivi-successori della fusione. La stessa prosegue il suo ragionamento analizzando inoltre i risvolti processuali da ciò derivanti, risolvendo in tal modo il contrasto giurisprudenziale oggi esistente in relazione alla legittimazione processuale della società incorporata che risulti cancellata dal registro delle imprese.
In particolare, le Sezioni Unite affermano che la prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato (prevista dall’articolo 2504-bis c.c.) “fonda la legittimazione attiva dell’incorporante ad agire e proseguire nella tutela dei diritti e la sua legittimazione passiva a subìre e difendersi avverso le pretese altrui, con riguardo ai rapporti originariamente facenti capo alla società incorporata”; viceversa, quest’ultima, non mantenendo la propria soggettività dopo l’avvenuta fusione e la cancellazione dal registro delle imprese, non può dirsi avere un’autonoma legittimazione processuale, né attiva né passiva.
Da quanto precede ne deriva l’esclusione, in capo al soggetto estinto per fusione, di “iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando la facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario in corso di causa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 c.p.c.” in quanto effettiva titolare del diritto fatto valere.
La Corte prosegue inoltre precisando come, laddove la fusione si perfezioni in corso di giudizio, non debba considerarsi operare alcun evento interruttivo del processo posto che l’articolo 2504-bis c.c. prevede una prosecuzione automatica, senza soluzione di continuità, della società incorporante in tutti i rapporti sostanziali e processuali della società incorporata. Nel caso della fusione, dunque, è la legge stessa a disporre che il processo non debba essere interrotto, ma ciò non perché la società incorporata o fusa sia ancora esistente, ma bensì la società incorporante o risultante dalla fusione diviene titolare del rapporto sostanziale e del relativo rapporto processuale.