Pubblicazione non autorizzata di fotografie altrui: i requisiti che rendono la condotta non illecita
Con sentenza del 22/03/2021, il Tribunale di Bologna ha affrontato uno dei numerosi casi di uso non autorizzato di immagini reperite online adottando una soluzione particolarmente restrittiva per i fotografi che pubblicano online i propri contenuti.
La causa era stata instaurata da un’impresa attiva nel settore della produzione e commercializzazione di fotografie che aveva rilevato la pubblicazione non autorizzata, da parte di una testata giornalistica online, di una decina di contenuti proprietari. Falliti i tentativi di soluzione conciliativa della controversia, l’attrice aveva quindi agito giudizialmente ritenendo in primo luogo che le immagini costituissero “opere fotografiche” in ragione degli standard professionali adottati e, in subordine, che rientrassero nella categoria delle “fotografie semplici” oggetto di tutela meno stringente.
La società convenuta si era invece costituita deducendo di non aver mai utilizzato fotografie altrui, di aver reperito su Google le immagini contestate prive di elementi distintivi e di averle pubblicate con una dichiarazione di disponibilità a rimuoverle a fronte di rivendicazione dell’effettivo titolare – circostanza poi avvenuta nel caso di specie.
Il Tribunale ha in primo luogo escluso che le fotografie potessero essere qualificate come “opere artistiche” in quanto prive di quella particolare creatività tale da esprimere l’intervento artistico e compositivo dell’autore, potendo invece accedere astrattamente alla categoria delle “fotografie semplici” costituenti mera espressione di competenza tecnica e professionale dell’autore.
Nel merito, il Tribunale ha escluso però che potesse essere riconosciuta tutela alle fotografie oggetto di causa poiché l’attrice non aveva offerto prova che le immagini presentassero i requisiti di protezioni fissate dalla legge sul diritto d’autore, posto che le illustrazioni pubblicate sul sito avevano sì il watermark con la denominazione dell’impresa ma erano prive delle indicazioni tassative prescritte dalla legge (tra cui nome dell’autore e data), inserite in una mera scheda posta a lato di ogni singola immagine.
In tale scenario, la riproduzione non può essere considerata abusiva né è dovuto alcun compenso dall’utilizzatore, salvo che l’interessato provi la mala fede del riproduttore, elemento che per il Tribunale è risultato assente. La società convenuta aveva infatti reperito semplicemente le immagini sul web, senza aver fatto ricorso a password o codici di accesso, provando come le stesse fossero disponibili su numerosi portali (anche dei clienti dell’attrice). Secondo il Collegio, non si poteva ravvisare mala fede nella condotta omissiva della convenuta che non avrebbe effettuato verifiche circa la libera utilizzabilità delle fotografie reperite in rete, alla luce della complessità della procedura di verifica dell’eventuale illiceità di immagini liberamente circolanti nel web. Al contrario, sarebbe stato onere dell’attrice dimostrare che l’attivazione di tale procedura fosse possibile e praticabile in relazione alle fotografie oggetto di causa e consentisse di risalire all’individuazione del titolare.
Il Tribunale ha quindi rigettato tutte le domande dell’attrice ed ha condannato quest’ultima alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta.
La pronuncia del Tribunale di Bologna appare piuttosto limitante non tanto nella parte in cui ha rilevato l’assenza dei requisiti identificativi di base, quanto nell’esimente riconosciuta agli utilizzatori che sembrerebbero quindi essere legittimati ad utilizzare liberamente i contenuti rinvenuti online con una significativa inversione dell’onere della prova. Tale conclusione si pone in contrasto con una precedente pronuncia del Tribunale di Roma secondo cui “la possibilità che la fotografia circolasse in rete senza l’indicazione del nome del suo autore non costituisce elemento che possa esimere da responsabilità [l’emittente], che non può non essere consapevole della necessità di rispettare il diritto di autore, e la cui difesa sul punto si è limitata ad affermare che era astrattamente possibile (ed anzi sarebbe verosimile) che essa abbia estratto l’immagine da un sito non recante l’indicazione dell’autore”
In collaborazione con la Dott.sa Federica Prudente