News | Stop alle procedure semplificate per la costituzione di startup online: è necessario l’intervento del notaio.
Lo scorso 4 novembre 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legislativo per il recepimento della Direttiva UE 2019/1151 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 per l’utilizzo di strumenti e processi digitali nel diritto societario.
Il provvedimento prevede la competenza esclusiva dei notai per la costituzione in modalità online delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata: con l’introduzione di tale disciplina si escluderà pertanto definitivamente la possibilità, anche per le startup, di ricorrere a procedure online semplificate, in assenza del notaio.
L’articolo 2 del Decreto Legislativo stabilisce infatti che l’atto costitutivo di tali società, aventi sede in Italia e capitale versato mediante conferimento in denaro, debba essere ricevuto da un notaio, per atto pubblico informatico, con la partecipazione anche solo di alcune delle parti richiedenti.
Gli atti costituitivi informatici dovranno essere stipulati alla presenza di un notaio, tramite una piattaforma telematica gestita dal Consiglio nazionale del Notariato, che consente:
- l’accertamento dell’identità del richiedente;
- la verifica dell’apposizione di firma digitale o elettronica qualificata e dei relativi certificati;
- l’accertamento della volontà delle parti partecipanti alla videoconferenza;
- la visualizzazione in tempo reale dell’atto da sottoscrivere;
- la conservazione dell’atto e il tracciamento di ogni attività successiva alla sottoscrizione.
Gli atti da presentare al notaio avvalendosi di tale procedura potranno essere redatti sulla base di modelli adottati dal Ministero dello Sviluppo Economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo, e messi a disposizione – anche in lingua inglese – sui siti delle Camere di Commercio.
L’utilizzo di tali modelli consente la determinazione dei compensi notarili nella misura non superiore agli onorari previsti dal D.M. n. 140/2012 ridotti della metà.