Update | Firmato il Protocollo fra le parti sociali e Ministero del Lavoro in materia di lavoro agile (smart working).
In data 7 dicembre u.s. Governo e parti sociali hanno firmato il protocollo sullo smart working, che ha lo scopo di fornire a imprese e lavoratori del settore privato le linee guida per la regolamentazione della prestazione in modalità lavoro agile.
Lo stesso non sostituisce la normativa (cfr. Legge n. 81/2017), ma fornisce dettagliate linee di indirizzo.
Le previsioni di cui al protocollo si applicheranno a partire dalla conclusione dello stato di emergenza legato alla pandemia (che al momento risulta previsto fino al 31 dicembre p.v., ma è quasi certo il suo prolungamento, quantomeno fino alla fine di gennaio 2022).
Di seguito una panoramica sulle principali previsioni contenute nel protocollo.
Principi generali
Confermato il principio secondo cui lo smart working debba essere formalizzato mediante un contratto individuale con l’azienda.
Il rifiuto del lavoratore ad aderire o svolgere la prestazione in modalità agile non integrerà gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né potrà rilevare sul piano disciplinare.
Accordo individuale
Dovrà prevedere:
- la durata del lavoro in modalità agile (a termine o a tempo indeterminato)
- l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali
- i luoghi eventualmente esclusi
- le forme di esercizio del potere direttivo e le condotte che potranno dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari
- gli strumenti di lavoro
- la regolamentazione del c.d. diritto alla disconnessione (con indicazione dei tempi di riposo e le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione dagli strumenti tecnologici)
- le forme e le modalità di controllo all’esterno dei locali aziendali
- l’attività formativa eventualmente necessaria
- le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.
In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti potrà recedere prima della scadenza del termine (nel caso di accordo a tempo determinato) o senza preavviso (nel caso di accordo a tempo indeterminato).
Organizzazione del lavoro
Resta fermo il diritto del lavoratore a richiedere permessi per motivi personali, familiari e nel caso di assenze legittime (quali: malattia, infortuni, ferie, ecc.)
Luogo di lavoro
Il lavoratore resta libero di scegliere dove svolgere la prestazione in modalità agile, purché il luogo sia idoneo e consenta di operare in condizioni di sicurezza e riservatezza, anche con specifico riferimento al trattamento dei dati, delle informazioni aziendali e delle esigenze di connessione con i sistemi aziendali.
Il protocollo delega alla contrattazione collettiva l’individuazione – per motivi di sicurezza personale o protezione, segretezza e riservatezza dei dati – di luoghi ritenuti inidonei allo svolgimento della prestazione in modalità agile.
Strumenti di lavoro
Viene prevista anche la possibilità per il lavoratore di utilizzare il proprio PC.
In questo caso, il lavoratore e l’azienda provvederanno a stabilire i criteri e i requisiti minimi di sicurezza.
Il lavoratore sarà tenuto a informare tempestivamente il proprio responsabile in caso di guasto, rottura o furto dei dispositivi.
Qualora il danneggiamento o il furto dei dispositivi risultino conseguenza di atteggiamenti negligenti da parte del lavoratore, questo sarà ritenuto responsabile dei danni subiti.
Protezione dei dati personali e diritto alla riservatezza
Sancito il principio secondo cui il lavoratore in modalità agile è tenuto a trattare i dati personali cui accede per fini professionali, nel rispetto delle istruzioni fornite dal datore di lavoro, curando di salvaguardare la massima riservatezza sui dati e le informazioni aziendali a lui disponibili accedendo al sistema informativo aziendale.
Sicurezza, salute, malattia e infortuni
Il protocollo disciplina anche gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro.
Pari opportunità, welfare
Vengono stabilite le linee guida per assicurare pari diritti e opportunità ai lavoratori in modalità agile.
Viene precisato sul punto che lo svolgimento del lavoro da remoto non dovrà incidere sugli elementi contrattuali in essere, quali: livello, mansioni, inquadramento professionale e retribuzione.
Il lavoratore agile dovrà inoltre essere soggetto allo stesso trattamento di coloro che si recano in ufficio, anche per quanto riguarda le tematiche welfare ed i benefit aziendali.
Lavoratori fragili
Viene garantito l’impegno delle parti sociali a facilitare lo smart working anche per le persone fragili ed i lavoratori con disabilità.
Percorsi formativi
Il protocollo prevede l’attuazione di percorsi formativi, per garantire che i lavoratori posseggano le competenze necessarie per svolgere al meglio le proprie mansioni.
Gli incentivi alla contrattazione nazionale
Prevista la necessità di promuovere l’utilizzo del lavoro agile, anche tramite un incentivo pubblico, destinato alle aziende che regolamentino il lavoro agile con accordo collettivo.