Update | Iniziali e numero di maglia: pseudonimi dei calciatori tutelabili anche senza registrazione?
La questione
Il panorama dei diritti relativi al nome ed all’immagine dei calciatori costituisce da sempre un importante strumento sia di tutela della persona sia di sfruttamento economico. Gli sportivi, soprattutto quelli più noti, vedono infatti nell’attività pubblicitaria una rilevante opportunità di guadagno, spesso superiore al compenso ottenuto dai club per le prestazioni in campo.
Non è un caso, quindi, che molti calciatori si identifichino da sempre con le proprie iniziali (nome e cognome) seguite dal numero di maglia (che, non di rado, viene mantenuto per tutta la carriera anche in caso di trasferimento ad altre squadre). Questo specifico pseudonimo viene solitamente utilizzato negli autografi, spesso viene usato dalla stampa sportiva, in altri casi diventa un vero e proprio brand (solitamente, di abbigliamento) e, quasi sempre, diventa l’hashtag dominante nelle attività svolta sui social media.
Lo pseudonimo può certamente essere registrato come marchio nonché sfruttato economicamente e tutelato in quanto tale. Cosa accade, però, se quella specifica sequenza di lettere e numeri viene registrata da un soggetto che nulla ha a che vedere con il calciatore e dichiara di averla scelta senza far riferimento a – né conoscere – lo sportivo in questione?
Il Tribunale di Roma sull’uso del marchio “MB45”
La risposta è stata data dal Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di impresa, che con sentenza dello scorso 6 settembre 2021 ha affrontato il caso di due società che erano riuscite a registrare a livello nazionale il marchio “MB45”, da sempre identificativo di Mario Balotelli nel mondo del calcio, prima dello stesso calciatore. Balotelli aveva quindi agito in giudizio per far dichiarare la nullità della registrazione di marchio in questione, in quanto contrastante con un precedente “segno notorio” (lo pseudonimo del calciatore costituito da iniziali e numero di maglia) e, in ogni caso, ottenuta in mala fede, nonché per ottenere la revoca e la riassegnazione del nome a dominio www.mb45.it.
Il calciatore temeva, in sintesi, un uso parassitario del proprio nome e dunque uno sfruttamento non autorizzato della propria immagine.
Le società convenute (la richiedente del marchio e la successiva cessionaria) si erano difese sottolineando che “MB45” era già stato utilizzato in passato per “contraddistinguere un rimorchiatore della marina militare russa”, rilevando di averlo già utilizzato in precedenza per una linea di occhiali, ritenendo che non vi fosse stata alcuna mala fede (la scelta del marchio sarebbe infatti stata casuale) e contestando l’effettività del pre-uso rivendicato dallo sportivo.
Il Tribunale ha in primo luogo ricordato che non possono costituire oggetto di marchio i segni usati in campo sportivo (tranne dai legittimi titolari) quando siano notori, né quelli identici o simili ad un segno già noto come marchio laddove possa sorgere un rischio di confusione per il pubblico. Il rimedio in caso di violazione di tali prescrizioni è la declaratoria di nullità del marchio registrato.
Per pervenire a tale risultato, è però necessario che il pre-uso del segno distintivo (lo pseudonimo “MB45”) sia connotato dal requisito della notorietà, non essendo sufficiente il mero uso privo di rilievo. Più nello specifico, in caso di notorietà “meramente locale”, il pre-uso geograficamente limitato consentirà solo la continuazione dell’uso del marchio di fatto; mentre, in caso di notorietà “diffusa”, il pre-uso permetterà di far dichiarare nullo il marchio confondibile che il terzo abbia successivamente registrato.
Il Tribunale ha quindi valutato il grado di notorietà ottenuto dal segno azionato dal calciatore, in relazione sia alla diffusione geografica sia al pubblico di riferimento, ritenendo ampiamente provata la sussistenza di un pre-uso notorio su tutto il territorio nazionale. Per pervenire a tale conclusione, il Collegio ha valorizzato la diffusione del segno sui canali social, sui giornali locali e nazionali, l’uso nell’ambito di una canzone di un cantante noto a livello nazionale e la notizia del tatuaggio “MB45” sfoggiato dall’allora compagna del calciatore.
La conclusione
Pertanto, a prescindere dall’esistenza di un marchio registrato, il Tribunale ha ritenuto che l’uso che il calciatore aveva fatto del proprio pseudonimo “MB45” fosse sufficiente per invalidare il marchio registrato e far revocare il nome a dominio registrato dalle società convenute, che sono state inoltre condannate al rimborso delle spese di lite in favore dello sportivo.
In collaborazione con la dott.ssa Federica Prudente