Update | Attenzione alle variazioni di domicilio fiscale: efficaci solo decorsi 30 giorni dalla data di richiesta
Con sentenza n.41137 del 22 dicembre 2021, volta a sancire un principio di diritto in applicazione dell’art. 60, c. 1, del D.P.R. 600/1973, la Corte di Cassazione ha stabilito che la variazione del domicilio fiscale ha in ogni caso efficacia soltanto una volta decorsi 30 giorni dalla data di richiesta di variazione da parte del contribuente. Ovvero, indipendentemente dal fatto che l’Agenzia delle Entrate possa aggiornare i propri registri anche prima.
La norma citata, stabilendo una data di efficacia della variazione di domicilio anche in mancanza di aggiornamento dei propri registri da parte dell’Agenzia, ha un’evidente finalità di tutelare il contribuente che richiede la variazione. Con questa interpretazione, la Cassazione ha ritenuto che lo stesso termine di tempo debba essere interpretato anche a tutela dell’attività di notifica dell’Agenzia delle Entrate. In sostanza, questa interpretazione salva l’esecutività degli atti notificati al vecchio indirizzo del contribuente anche successivamente alla data di variazione del domicilio nei registri dell’Agenzia, purchèé la notifica avvenga entro 30 giorni dalla data di richiesta di variazione.
Rimane quindi onere del contribuente monitorare per 30 giorni la corrispondenza in arrivo al precedente domicilio anche nel caso in cui abbia ricevuto notizia della già avvenuta iscrizione del nuovo domicilio nei registri dell’Agenzia.