Update | Fideiussione: la nullità delle clausole in contrasto con la normativa antitrust
Con sentenza depositata in data 30 dicembre 2021 n. 41994, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata in merito alla discussa questione della nullità che interessa le clausole dei contratti di fideiussione riproduttive degli schemi ABI, considerati invalidi dall’Autorità antitrust.
Secondo il principio di diritto enunciato nell’ambito della motivazione, “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
La questione trae origine dal provvedimento n. 55 del 2005, con cui la Banca D’Italia ha dichiarato la nullità di alcune clausole di cui allo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall’ABI (in particolare le clausole di “reviviscenza”, “rinuncia ai termini ex art. 1957c.c.” e di “sopravvivenza” – artt. 2, 6 e 8), in quanto lesive, ai sensi dell’art. 2, terzo comma, L. 287/90, della concorrenza.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta per porre fine al contrasto giurisprudenziale sviluppatosi negli ultimi anni, in merito alla sorte dei contratti stipulati a valle di un’intesa anticoncorrenziale, affermando la nullità parziale delle sole clausole in contrasto con la normativa antitrust e non dell’intero contratto di fideiussione.
A tal proposito, la Suprema Corte pone l’accento, sulla necessarietà, ai fini della nullità, di un collegamento funzionale tra l’intesa a monte e la fideiussione a valle. Tale funzionalità può esser riscontrata quando la fideiussione è interamente o parzialmente riproduttiva dell’intesa a monte dichiarata nulla. E tuttavia, per l’ipotesi in cui dello schema dichiarato nullo dalla Banca d’Italia, vengano riprodotte solo le tre clausole di “reviviscenza”, “rinuncia ai termini ex art. 1957c.c.” e di “sopravvivenza”, il principio di conservazione degli atti negoziali dettato dall’art. 1419 c.c., impone di considerare nulli i contratti di fideiussione a valle limitatamente alle clausole riproduttive dello schema illecito a monte, poiché adottato in violazione della normativa antitrust, “a meno che non risulti comprovata agli atti una diversa volontà delle parti, nel senso dell’essenzialità – per l’assetto di interessi divisato – della parte del contratto colpita da nullità”.
Ed invero, con specifico riferimento alle clausole del contratto di fideiussione del modello ABI nn. 2, 6 e 8, le Sezioni Unite – che, come detto, fanno dunque espressamente salve tutte le altre clausole, in quanto “immuni da rilievi di invalidità” – hanno precisato che le stesse “vengono a recepire nel contenuto del negozio le determinazioni di un’associazione di imprese, l’ABI, che […] possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti, falsando, in tal guisa, il gioco della libera concorrenza. […] è del tutto evidente, infatti, che la nullità speciale delle clausole in questione discende dalla loro natura – in quanto attuative dell’intesa a monte vietata – di disposizioni restrittive, in concreto, della libera concorrenza, e non certo dalla effettuata deroga alle norme codicistiche in tema di fideiussione”.
In conclusione, pertanto, alla nullità parziale dell’accordo o della deliberazione a monte non può mai corrispondere la nullità totale del contratto di fideiussione a valle, ma soltanto parziale e, in particolare, limitatamente alle clausole di “reviviscenza”, “rinuncia ai termini ex art. 1957c.c.” e di “sopravvivenza”.