Fashion | Moda e diritto d’autore: quando una borsa può essere considerata un’opera d’arte?
Con sentenza n. 10280 del 13/12/2021, il Tribunale di Milano ha affrontato un caso di contraffazione e imitazione servile del celebre modello di borsa Longchamp “Le Pliage” e ha ribadito i criteri che consentono di applicare la tutela autorale a un accessorio di moda.
Il contesto
Il giudizio ha fatto seguito a una prima fase cautelare in cui Longchamp, dopo aver dato atto della titolarità di alcuni marchi di forma tridimensionali sulla borsa “Le Pliage” ed aver allegato di essere titolare dei diritti di sfruttamento patrimoniale d’autore sul medesimo prodotto, aveva ottenuto dall’impresa convenuta l’impegno a cessare la commercializzazione e la promozione di beni confondibili con quelli di Longchamp e a non reiterare le condotte oggetto di contestazione.
Ciononostante, la vendita dei prodotti era proseguita per oltre 2 anni, con conseguente instaurazione dell’azione di merito ordinaria da parte di Longchamp.
Con riferimento ai prodotti e ai titoli di proprietà industriale azionati in causa, Longchamp ha dato atto delle “originali caratteristiche e dei particolari capricciosi” che contraddistinguono la borsa “Le Pliage”, sottolineando l’ampia pubblicità di cui ha beneficiato negli anni e gli oltre 54 milioni di esemplari venduti in 1.500 punti vendita nel mondo.
Nell’ambito della propria attività di sorveglianza del mercato, Longchamp era venuta a conoscenza della commercializzazione – a prezzo notevolmente inferiore a quello degli originali – di borse che riprendevano le caratteristiche arbitrarie che contraddistinguono i marchi di forma a tutela del prodotto “Le Pliage”. Conseguentemente, Longchamp aveva agito in giudizio lamentando la contraffazione dei propri marchi tridimensionali, la sussistenza di atti di concorrenza sleale nonché una violazione dei propri diritti autorali sul prodotto.
La sentenza
Il Tribunale di Milano ha riconosciuto la violazione dei marchi tridimensionali che proteggono le caratteristiche proprie della borsa “Le Pliage”, stante l’identità del prodotto contestato rispetto a tali segni distintivi.
Quanto, invece, alla dedotta violazione del diritto d’autore, il Tribunale ha ritenuto non applicabile al modello di borsa “Le Pliage” la tutela autorale offerta alle opere dell’industrial design poiché “non appare concretamente individuabile nel caso di specie l’effettiva sussistenza del carattere artistico necessario perché dette forme possano godere di tale specifica tutela”. Al di là dell’innegabile successo commerciale di tale modello di borsa, è stata infatti rilevata l’assenza degli elementi che dovrebbero confermare la presenza di un valore artistico nella creazione dell’aspetto esteriore del modello di borsa in questione che può essere desunto da una serie di parametri oggettivi come:
- il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche;
- l’esposizione in mostre o musei;
- la pubblicazione su riviste specializzate;
- l’attribuzione di premi;
- l’acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista.
Nessuno di tali profili era infatti stato allegato da Longchamp.
A livello di illeciti concorrenziali, il Tribunale ha ritenuto sussistente l’imitazione servile alla luce della pedissequa riproduzione della borsa originale e della indebita riproposizione anche dei particolari suscettibili di determinare profili di distintività dell’aspetto del prodotto, escludendo invece altre forme di concorrenza sleale.
Su tali basi, il Tribunale di Milano ha accertato la contraffazione dei marchi tridimensionali di Longchamp, inibito alla società convenuta ogni ulteriore produzione o commercializzazione dei prodotti contestati, fissato in Euro 200 l’importo dovuto per ogni violazione della sentenza e condannato l’impresa convenuta ad un risarcimento pari ad Euro 2.000 oltre al rimborso di Euro 4.000 per le spese del giudizio.