Update | La speciale autorizzazione ex art. 1956 c.c. in materia di fideiussione
Con sentenza depositata in data 10 ottobre 2021 n. 26947, la Corte di Cassazione VI sezione civile si è pronunciata in materia di fideiussioni con riferimento alla “speciale autorizzazione” prevista dall’art. 1956 c.c., secondo cui “Il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.”, rigettando il ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La pronuncia in questione ha posto particolare attenzione su come tale “speciale autorizzazione” possa essere postuma, nei termini propri della ratifica del comportamento nel concreto tenuto dall’istituto di credito: a condizione, ovviamente, che emerga la conoscenza delle effettive connotazioni del rapporto intercorso tra il creditore garantito e il debitore principale.
Nel caso di specie, la fideiubente aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto dall’Istituto di credito, chiedendo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la liberazione ai sensi dell’art. 1956 c.c. La stessa sosteneva, inoltre, come non fosse rilevante l’aver offerto all’istituto di credito, nell’anno 2000, l’iscrizione di ipoteche volontarie dal momento che l’offerta si realizzava negli anni 1998 e 1999.
La Corte, nella propria valutazione, evidenzia come il succitato art. 1956 c.c., e la disciplina della “speciale autorizzazione”, comportino obblighi di buona fede oggettiva a carico dell’istituto di credito “la banca che concede finanziamenti al debitore principale, pur conoscendone le difficoltà economiche, fidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest’ultimo dell’aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e buona fede contrattuale”, ma solo per il soddisfacimento di un interesse personale del fideiussore.
Ciò premesso, la valutazione della Corte, motivata nella sentenza in questione, ammette come “non vi siano ragioni oggettive volte ad escludere che la “speciale autorizzazione” non possa anche essere postuma, nei termini propri della ratifica del comportamento nel concreto tenuto dalla Banca: a condizione, naturalmente, che emerga nitida in proposito la volontà del fideiussore che sia a conoscenza delle effettive connotazioni del rapporto intercorso tra il creditore garantito e il debitore principale”.
Pertanto, non solo l’istituto di credito è tenuto a rispettare gli obblighi di buona fede ma tale obbligo ricade anche sul fideiussore.
In conclusione, possiamo quindi affermare come la Corte, respingendo il ricorso, affermi che la succitata “speciale autorizzazione” possa avvenire per fatti concludenti e possa essere postuma con effetti di ratifica.