Compliance | La cancellazione della società non determina l’estinzione dell’illecito previsto dal D. Lgs. 231/2001
Con la sentenza n. 9006/2022 la Corte di Cassazione ha mutato il proprio orientamento in ordine agli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese e la responsabilità ex D. Lgs. 231/2001.
Secondo il nuovo orientamento, infatti, in caso di cancellazione della società, la responsabilità non si estingue ma si trasferisce sui soci, e ciò per diverse ragioni.
Innanzitutto, in linea generale le cause estintive dei reati sono notoriamente un numerus clausus, non estendibile.
In secondo luogo, il legislatore, quando ha voluto introdurre cause di estinzione della responsabilità degli enti, ha provveduto in maniera esplicita.
Inoltre, poiché è pacifico il principio espresso dalle Sezioni Unite secondo cui in tema di responsabilità da reato degli enti il fallimento della persona giuridica non determina l’estinzione dell’illecito amministrativo previsto dal D. Lgs. 231/2001, non si comprenderebbe la ratio di un diverso trattamento applicabile all’ipotesi di cancellazione della società.
Infine, il richiamo operato dal differente orientamento interpretativo all’art. 35 D. Lgs. 231/2001 trascura che il rinvio operato alle disposizioni processuali relative all’imputato persona fisica non è indiscriminato, ma ammesso solo “in quanto compatibile”.
Pertanto, in conclusione, nelle società di capitali, l’estinzione della persona giuridica comporta che la titolarità dell’impresa passa direttamente in capo ai soci e non determina affatto l’estinzione dell’illecito addebitato alla società.
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