Update | Stalking occupazionale: nuova pronuncia della Cassazione penale
Da tempo la Giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, tenta di dare la corretta qualificazione penale al fenomeno del mobbing sui luoghi di lavoro attraverso la riconducibilità, di volta in volta e a seconda del caso concreto, al reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.), lesioni personali dolose (art. 582 c.p.) o atti persecutori (art. 612 bis c.p.).
Negli ultimi anni, proprio con riferimento a tale ultima ipotesi, è stato dato spazio alla figura di conio giurisprudenziale, del c.d. “stalking occupazionale”, che si verifica quanto il datore di lavoro pone in essere più condotte finalizzate ad isolare e a vessare il lavoratore, tanto da realizzare uno degli eventi previsti dall’art. 612 bis c.p., ossia (i) un perdurante e grave stato di ansia o di paura; (ii) un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva oppure (iii) un cambiamento delle proprie abitudini di vita.
Il datore di lavoro deve infatti tutelare e preservare l’integrità fisica e morale del lavoratore, come previsto dall’art. 2087 c.c. e non metterla in alcun modo nemmeno in pericolo.
Con la recente sentenza Cassazione Penale, Sez. V, 5 aprile 2022 (ud. 18 gennaio 2022), n. 12827, il cui link si trova in fondo alla pagina, la S.C. è tornata sul tema, precisando che «integra il delitto di atti persecutori la condotta di mobbing del datore di lavoro che ponga in essere una mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti convergenti nell’esprimere ostilità verso il lavoratore dipendente e preordinati alla sua mortificazione e al suo isolamento nell’ambiente di lavoro – che ben possono essere rappresentati dall’abuso del potere disciplinare culminante in licenziamenti ritorsivi – tali da determinare un vulnus alla libera autodeterminazione della vittima».
Secondo la Corte, per la configurabilità del reato è sufficiente il dolo generico e non ha alcun rilievo il fatto che i comportamenti posti in essere dall’imputato fossero mossi dall’intento di rendere più efficiente la società o che fossero condivisi dal Consiglio di Amministrazione.
Ed infatti, sancisce la Cassazione, la tutela della persona del lavoratore deve prevalere sugli interessi economici e la condivisione di intenti tra componenti del Consiglio di Amministrazione può assumere rilevanza solo ai fini del concorso di persone nel reato, in presenza dei presupposti previsti dalla norma.
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