Labour | Volontariato e lavoro dipendente: una incompatibilità assoluta?
Può uno stesso soggetto ricoprire contestualmente la qualifica di lavoratore e di volontario presso il medesimo ente? Con la nota n. 4011 del 10/03/2022, il Ministero del lavoro ha risposto con l’affermativa, sottolineando che, in certi casi, non sussistono profili di incompatibilità tra le due figure.
Il ragionamento e l’interpretazione dell’art. 17, co. 5, del Codice del Terzo Settore esposti nella predetta nota appaiono particolarmente interessanti, se si considera che sussiste, in via generale, un’incompatibilità tra la funzione di volontario e qualunque configurazione di rapporto di lavoro subordinato, autonomo o comunque retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività.
Volontariato e lavoro retribuito incompatibili di principio
Come espresso anche in una precedente nota del ministero del Lavoro (n. 2088 del 27/02/2020), negli enti del Terzo Settore esiste una incompatibilità di portata ampia e generalizzata tra la qualità di volontario (senza distinzione tra volontario stabile e occasionale) e quella di lavoratore.
Questa incompatibilità tra le due fattispecie sancita dall’art. 17 del Codice del Terzo Settore rimarca, di fatto, la differenza fondamentale tra:
- Il volontariato: un’attività finalizzata a soddisfare bisogni altrui, che vada a beneficio della comunità e del bene comune e per tale motivo esula da qualunque vincolo di natura obbligatoria e non può essere retribuita (il volontario esprime così una sua libera scelta, personale, spontanea, gratuita e senza finalità di lucro, neanche indirette);
- Il lavoro retribuito: un’attività produttiva, caratterizzata da e orientata verso interessi specifici, in particolare quello di ottenere un compenso in cambio.
In altre parole, questi sono gli elementi che permetteranno di verificare, nel concreto, se siamo in presenza di eventuali abusi legati ad un utilizzo non corretto del volontariato che, in alcuni casi, si traduce in un vero e proprio sfruttamento dei volontari in luogo di manodopera retribuita. In tutti i casi in cui la prestazione resa non rivestirà le caratteristiche del volontariato, il soggetto potrà chiedere la riqualifica del rapporto di lavoro subordinato in capo all’ente.
Il caso specifico di un ente composto di diversi comitati organizzati in rete
Con la recente risposta ad interpello (n. 4011 del 10/03/2022), il Ministero del Lavoro ha specificato che il principio generale di incompatibilità tra volontariato e lavoro retribuito deve essere comunque valutato considerando l’organizzazione concreta dell’ente e la sua struttura complessiva. In tal senso, non sarà ravvisata alcuna incompatibilità se la struttura presso la quale il soggetto presta attività di volontariato risulterà autonoma da quella presso la quale lavora e viene retribuito, da un punto di vista organizzativo, amministrativo, patrimoniale e contabile, nel concreto nonché sotto il profilo statutario.
Per tale motivo, nel caso di specie, lo stesso soggetto poteva continuare a svolgere sia il rapporto di lavoro intercorrente con un determinato comitato regionale di un ente determinato sia l’attività di volontariato presso il medesimo ente di base o un altro comitato regionale di diversa Regione, anche della medesima rete nazionale.
In presenza di elementi determinanti l’autonomia tra le due strutture, le due realtà che usufruiscono della prestazione della medesima persona, l’uno sotto la veste di lavoratore e l’altro di volontariato, risultano sostanzialmente soggetti distinti e separati.
In qualche modo, la casistica messa in evidenza tende a mitigare la rigidità della separazione tra volontariato e lavoro retribuito così come delineata dalla disciplina applicabile al Terzo Settore, spesso evocata da coloro che agiscono nell’ambito di tali realtà.