Update | Interesse o vantaggio dell’ente nei reati ambientali 231: una nuova sentenza della Cassazione
Con sentenza n. 21034 depositata lo scorso 30 maggio, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema dell’interesse o vantaggio per l’ente in materia di reati ambientali 231.
Nel caso di specie, la Cassazione ha respinto il ricorso presentato da una società avverso la sentenza del Tribunale di Rimini del 25 ottobre 2021, che l’aveva condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria pari a complessivi euro 51.600,00 per il reato di “Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose”, contemplato all’art. 137, commi 1 e 2, del d.lgs. 152/2006 (c.d. “Testo Unico in materia Ambientale” – “TUA”). In particolare, la società aveva aperto uno scarico che recapitava in un torrente reflui industriali contenenti molteplici sostanze chimiche pericolose, senza tuttavia avere richiesto e ottenuto la necessaria autorizzazione ambientale.
Secondo i giudici di merito, il fatto era stato commesso dal legale rappresentante nell’interesse della Società, in quanto l’apertura e il mantenimento dello scarico oggetto di contestazione aveva consentito alla stessa di recapitare i propri reflui nel torrente senza provvedere alla raccolta e allo smaltimento secondo la normativa vigente. La società, inoltre, non aveva adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 idoneo a prevenire i reati della medesima specie di quello verificatosi.
Nonostante l’occasionalità della condotta, la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha sottolineato come debba considerarsi posta in essere nell’interesse o a vantaggio dell’ente anche la condotta che, come nel caso in esame, costituisca attuazione di scelte organizzative o gestionali inadeguate e finalizzate a sostenere i soli costi dalle stesse derivanti. Detta condotta, benché non implichi un risparmio di spesa, deve ritenersi realizzata nell’interesse dell’ente in quanto espressione di una politica imprenditoriale totalmente inadeguata.
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