Update | La riforma dello sport ridefinisce i rapporti e i contratti di lavoro sportivi
La riforma dello sport ridefinisce i rapporti e i contratti di lavoro sportivi.
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Data di approvazione ed entrata in vigore
Il 28 settembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del decreto correttivo del D. Lgs. 36/2021, avente a oggetto: “Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 28/02/2021 n. 36: riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo”.
Si tratta senz’altro del più rilevante fra i decreti emanati in attuazione della Legge [n. 86/2019] delega al Governo “in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione”.
Il decreto correttivo è suddiviso in 31 articoli che modificano alcune importanti previsioni del D.Lgs. 36/2021, che entrerà in vigore il prossimo 1 gennaio 2023.
Gli articoli 1-5 e 8
Gli articoli da 1 a 5 del decreto correttivo trattano delle società sportive dilettantistiche, prevedendo che queste ultime possano operare anche nella forma giuridica delle cooperative, mentre viene sancito il divieto di costituire società sportive di persone
L’art. 8 modifica l’art. 17 del D. Lgs. 36/2021, in materia di rapporti di lavoro di tecnici e dirigenti sportivi, prevedendo che tali figure debbano osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC, dalla Federazione internazionale e nazionale (o dall’Ente di Promozione Sportiva di appartenenza) ed in ultima dalle Discipline Sportive Associate.
Le novità in materia di rapporto di lavoro sportivo
Le novità più rilevanti attengono tuttavia al rapporto di lavoro sportivo.
L’articolo 13 fornisce una ridefinizione del lavoratore sportivo, estendendo alle categorie attualmente previste (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara) “ogni tesserato che svolge, verso un corrispettivo, le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale”.
Per quanto concerne la natura del rapporto di lavoro sportivo, lo stesso può avere natura subordinata, autonoma, occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico in cui si svolge.
Inoltre, qualora il contratto di lavoro sportivo venga stipulato come collaborazione coordinata e continuativa, viene eliminata la presunzione della natura subordinata del rapporto (prevista con riferimento al rapporto di lavoro ordinario), in caso di collaborazione con modalità della prestazione organizzata dal solo committente (società o associazione sportiva dilettantistica).
Viene esclusa dalla definizione di lavoro sportivo la prestazione amatoriale, a fronte del venir meno della figura dell’amatore, sostituita da quella del “volontario” (le cui prestazioni non sono retribuite, fatti salvi i rimborsi spese documentati, relativi a vitto, alloggio, spese di trasporto, che non contribuiscono, dal punto di vista fiscale, a formare reddito in capo al percipiente).
L’articolo 14 prevede alcune modifiche all’articolo 26 del D.Lgs 36/2021, in tema di rapporto di lavoro subordinato sportivo (sia professionistico che dilettantistico).
Viene previsto che non si applicano al lavoratore sportivo – fra le varie norme dettate per i rapporti di lavoro ordinario (che lo ricordiamo escludono anche ogni richiamo all’art 18 dello Statuto Lavoratori) – le previsioni di cui all’art. 2103 c.c. in tema di mansioni, con conseguente impossibilità per il lavoratore sportivo di accedere a trattamenti migliorativi (anche sotto un profilo economico) in caso di assegnazione a mansioni superiori rispetto a quelle per le quali era stato originariamente assunto.
Vengono invece confermate le condizioni di validità del contratto del professionista già previste dal D.Lgs 36/2021, secondo cui:
- la prestazione del professionista si presume come oggetto di contratto di lavoro subordinato (essendo prevista la natura autonoma nel solo caso in cui la prestazione sia prevista per una singola manifestazione sportiva o per più manifestazioni in un ristretto lasso di tempo; oppure qualora la prestazione, pur continuativa, non superi le 8 ore settimanali o le 5 giornate in un mese o le 30 giornate in un anno);
- deve essere stipulato in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni, secondo il contratto (modello) tipo proposto ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza, dalla Disciplina Sportiva Associata e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all’accordo collettivo stipulato;
- deve essere depositato, entro sette giorni dalla stipulazione, dalla società presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata per l’approvazione. L’obbligo di deposito riguarda anche eventuali contratti stipulati tra il lavoratore sportivo e la società che abbiano ad oggetto diritti di immagine o promo-pubblicitari relativi o comunque connessi al lavoratore sportivo;
- nel contratto deve essere prevista la clausola contenente l’obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.
Ulteriori modifiche vengono previste con riferimento all’art 28 del D.Lgs 26/2021 in tema di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo.
Viene introdotta una presunzione di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, se la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.
L’articolo 24, modificativo dell’articolo 36 del D.Lgs. 36/2021, prevede che, fino a 15 mila euro non siano soggetti ad alcuna forma di imposizione fiscale i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo. Ove i compensi annui superino la soglia di 15 mila euro, è soggetta a tassazione la sola parte eccedente.
A tutti i lavoratori sportivi si applicherà infine l’ordinaria disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell’infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro. Così come si applicheranno le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro “in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva”, e le disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. I lavoratori sportivi subordinati avranno diritto alle tutele previste dalla NASPI.
Resta ferma la regola secondo cui, rispetto al rapporto di lavoro subordinato “ordinario”, il contratto di lavoro sportivo subordinato deve prevedere un termine finale non superiore a cinque anni.
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