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Update | Ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi: la proposta di regolamento UE

Il 30 novembre 2022 la Commissione Europea ha depositato una proposta di regolamento che detta nuove regole in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio nell’UE. La proposta si applicherà a tutti gli imballaggi di qualsiasi materiale immessi sul mercato dell’Unione. Il regolamento che seguirà abrogherà la Direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, e farà sì che il principale atto legislativo sugli imballaggi sia un regolamento, il che significa che il suo contenuto sarà direttamente applicabile a tutti gli Stati membri dell’UE, senza necessità di essere recepito nella legislazione locale. La proposta sarà ora esaminata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’UE. L’iter legislativo dovrebbe durare più di 18 mesi, per cui si prevede l’entrata in vigore entro la fine del 2024. Nel frattempo, fino al 7 febbraio 2023 è possibile inviare commenti e suggerimenti alla Commissione, i quali saranno inseriti in una sintesi redatta dalla Commissione europea e verranno presentati al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di alimentare il dibattito legislativo. Questa possibilità offre alle imprese, ai gruppi industriali e alle organizzazioni non governative l’opportunità di presentare eventuali pareri o preoccupazioni.

L’iniziativa della Commissione Europea è stata presentata negli stessi giorni di pubblicazione delle linee guida sull’etichettatura degli imballaggi, emanate dal Ministero della Transizione Ecologica e dunque di respiro nazionale (disponibili all’indirizzo https://www.mite.gov.it/pagina/decreti-rifiuti). L’apposizione di tale etichettatura – obbligatoria dal 1 gennaio 2023 – è volta a facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Il quadro normativo è quindi destinato ad arricchirsi nei prossimi anni nell’ottica di un’uniformazione delle indicazioni a livello europeo.

Gli obiettivi:

L’obiettivo generale della proposta legislativa è quello di ridurre gli impatti ambientali negativi degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Nello specifico, la proposta ambisce a: (i) ridurre la produzione di rifiuti di imballaggio; (ii) promuovere un’economia circolare per gli imballaggi in modo efficiente dal punto di vista dei costi; (iii) promuovere la diffusione di contenuto riciclato all’interno degli imballaggi.

Le regole proposte:

La proposta introduce una serie di nuove regole per quanto riguarda gli imballaggi immessi sul mercato dell’UE, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:

  • Riciclabilità: tutti gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere riciclabili. I requisiti per essere definito riciclabile saranno definiti in seguito. La riciclabilità dell’imballaggio sarà misurata in una scala da A a E, dove E corrisponde a imballaggio non riciclabile e di conseguenza vietato sul mercato.
  • Riutilizzabilità: tutti gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere progettati e utilizzati in modo da poter essere riutilizzati il maggior numero di volte. Saranno poi introdotte regole specifiche per determinati prodotti (ad esempio, entro il 2030 il 20% delle bevande calde e fredde da asporto dovrà essere fornito in imballaggi riutilizzabili all’interno di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica). Gli operatori economici che immettono sul mercato imballaggi riutilizzabili dovranno garantire l’esistenza di un sistema di riutilizzo di tali imballaggi. Inoltre, alcuni imballaggi monouso saranno esplicitamente vietati (ad esempio, gli imballaggi monouso per frutta e verdura fresca, così come gli imballaggi monouso in miniatura come i flaconcini di shampoo).

Per quanto riguarda riciclabilità e riutilizzabilità, è da segnalare anche che diverrà obbligatorio apporre:

    1. simboli armonizzati a livello europeo sui bidoni e sugli imballaggi per indicare la differenziazione, nonché sugli imballaggi per indicare la riutilizzabilità. Ciò include l’obbligo di aggiungere, entro il 1° gennaio 2028, etichette che consentano la raccolta differenziata di ciascun materiale.
    2. QR code da aggiungere agli imballaggi per fornire ai consumatori maggiori informazioni sulla riutilizzabilità dell’imballaggio del prodotto e per indicare i punti di raccolta per il riciclaggio.
  • Dimensioni: ogni unità di imballaggio dovrà essere ridotta alle dimensioni minime in termini di peso e volume. Gli operatori economici che forniscono prodotti a un distributore finale o a un utente finale in imballaggi multipli, imballaggi per il trasporto o imballaggi per il commercio elettronico, dovranno garantire che il rapporto di spazio vuoto (inteso come la differenza tra il volume totale degli imballaggi e il volume degli imballaggi del prodotto effettivamente venduto) non superi il 40%. In altre parole, le aziende che forniscono ai distributori finali o ai consumatori dovranno riconsiderare il loro approccio all’imballaggio per garantire che non più del 40% del volume totale dell’imballaggio sia spazio vuoto (ad esempio, riempito polistirolo).
  • Utilizzo di contenuto riciclato: le parti in plastica degli imballaggi dovranno contenere una certa quota di contenuto riciclato recuperato da rifiuti in plastica post-consumo per ogni unità di imballaggio.

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