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Alert | L’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria adotta le prime linee guida sulla pubblicità di NFT, cripto-at...

  1. L’intervento dello IAP

Con un comunicato del 09.03.2023, l’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria ha reso noto di aver aggiornato l’art. 27 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale (relativo alla pubblicità delle operazioni finanziarie) e di aver adottato delle specifiche linee guida per la comunicazione commerciale degli NFT, delle cripto-attività e del trading online.

Da un lato, questo intervento si è reso necessario per “la complessità e la delicatezza della materia, che richiedono innanzi tutto chiarezza e trasparenza nei confronti degli utenti” in un contesto di forti innovazioni tecnologiche che consentono un’ampia disintermediazione rispetto ai prodotti finanziari tradizionali e che talvolta possono nascondere insidie per gli utenti. Da un altro punto di vista, l’intervento autodisciplinare si è reso opportuno per supplire all’incompletezza regolatori sulla materia (il c.d. Regolamento MiCa non è ancora stato adottato in sede europea).

Le novità introdotte dallo IAP sono frutto del lavoro di una Commissione di Studio a cui hanno partecipato anche Banca d’Italia e Consob e si basano su due principi cardine:

  1. la “chiarezza nei confronti del consumatore, al fine di consentire scelte consapevoli anche a chi è privo di specifica preparazione”;
  2. l’obbligo di esplicitare nel messaggio pubblicitario se l’oggetto della comunicazione non è (o è solo in parte) soggetta all’applicazione della normativa riguardante prodotti e servizi finanziari, bancari, assicurativi e di investimento, avvertendo il consumatore della minore tutela e dell’eventuale assenza di poteri di supervisione e controllo per le autorità di vigilanza.

 

  1. Il nuovo testo dell’art. 27 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale

Il nuovo art. 27 del Codice sarà in vigore dal 22.03.2023 con questa formulazione:

Art. 27 – Prodotti e servizi finanziari, bancari, assicurativi, operazioni di investimento e cripto- attività

La comunicazione commerciale diretta a sollecitare o promuovere prodotti e servizi finanziari, bancari, assicurativi, e operazioni di investimento, ivi comprese quelle in beni mobili e immobili, e in cripto-attività, nonché quella avente ad oggetto direttamente e indirettamente l’operatività in altre cripto-attività (crypto-asset), deve fornire chiare ed esaurienti informazioni per non indurre in errore circa il soggetto proponente, la natura della proposta, la quantità e le caratteristiche dei beni o servizi offerti, le condizioni dell’operazione, nonché i rischi connessi, per consentire ai destinatari del messaggio, anche se privi di specifica preparazione, di assumere consapevoli scelte di impiego delle loro risorse.

Essa in particolare:

  1. deve evitare, nell’indicare i tassi annui di interesse, di utilizzare termini quali “rendita” e “resa” nel senso di sommatoria fra reddito di capitali e incremento del valore patrimoniale;
  2. non deve incitare ad assumere impegni e a versare anticipi senza offrire idonee garanzie;
  3. non deve proiettare nel futuro i risultati del passato, né comunicare i rendimenti ottenuti calcolandoli su periodi che non siano sufficientemente rappresentativi in relazione alla particolare natura dell’investimento e alle oscillazioni dei risultati;
  4. deve consentire ai destinatari del messaggio di individuare facilmente: la natura dell’operazione, chiarendo se la stessa sia finanziaria, gli specifici rischi associati all’operazione e il relativo costo in termini di commissioni e/o tassi di interesse passivi;
  5. qualora la proposta non sia soggetta, o lo sia solo in parte, all’applicazione della normativa riguardante prodotti e servizi finanziari, bancari, assicurativi, e operazioni di investimento, ciò deve essere esplicitato avvertendo circa la minore tutela del consumatore e l’eventuale assenza di poteri di supervisione e controllo per le autorità di vigilanza.

Qualunque riferimento effettuato alla sostenibilità ambientale e sociale, deve essere chiaro, accurato e non fuorviante e deve essere coerente senza contraddire o creare ambiguità con le informazioni comunicate nell’informativa precontrattuale, sul sito web, nelle relazioni periodiche e in qualunque altro documento informativo.

 

  1. Le linee guida sulla pubblicità delle cripto-attività (crypto-assets)

La cripto attività è descritta come “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga, compresi i non-fungibile token (NFT)”.

Lo IAP sottolinea che si tratta di strumenti altamente rischiosi e speculativi, non adatti per la maggior parte dei consumatori come investimento o mezzo di pagamento o scambio. È dunque necessario che i clienti siano consapevoli del rischio di perdita anche totale del capitale investito, di frodi ed errori e della mancanza di forme di tutela a loro disposizione, così come è fondamentale comprendere che – tra tutte – vi sono alcune cripto attività “completamente prive di valore intrinseco”. In tale contesto, deve essere rivolta specifica attenzione ai rischi di pubblicità ingannevole effettuata anche tramite i social media e l’influencer marketing, affinché vengano fornite informazioni chiare, corrette, non fuorvianti e responsabili al pubblico dei consumatori e, in particolare, ai piccoli risparmiatori.

Su queste basi, le linee guida (disponibili a questo indirizzo: https://www.iap.it/wp-content/uploads/2023/03/Linee-guida-sulla-pubblicita-delle-cripto-attivita.pdf) indicano che la comunicazione commerciale relativa alle cripto attività:

  • deve rispettare le previsioni dell’art. 27 del Codice;
  • deve fornire informazioni chiare, complete, accurate e aggiornate sulla natura della proposta, sulle caratteristiche dei beni o servizi offerti – compresa l’eventuale scambiabilità tramite piattaforme – sul funzionamento e i rischi connessi (per esempio la volatilità dei prezzi ed i rischi informatici), adottando un linguaggio comprensibile anche a un pubblico non dotato di specifiche competenze e conoscenze, tenuto in considerazione anche il mezzo di diffusione adottato, per consentirgli di comprenderne l’effettiva portata e assumere consapevoli scelte di impiego delle proprie risorse;
  • deve contenere in forma evidente e chiara avvertenze per il pubblico che si tratta di attività il cui acquisto e successivo deposito possono comportare la perdita dell’importo totale delle risorse impiegate. Tali avvertenze devono risultare preminenti nel messaggio, ben comprensibili dal pubblico a prescindere dal mezzo utilizzato e non risultare contraddette dall’impatto generale della comunicazione. Tra le ipotesi di testo da adottare: “L’operatività in cripto attività non è regolamentata, può non essere adatta per i piccoli investitori e l’intero importo investito potrebbe andare perso” oppure “Le cripto attività non sono regolamentate e possono essere altamente rischiose. Non vi è alcun rimedio normativo per eventuali perdite derivanti da tali transazioni” o simili;
  • nel caso in cui faccia riferimento ad offerte limitate, deve indicare espressamente il periodo di tempo di validità, o qualsiasi altra variabile a cui le offerte siano subordinate (ad esempio il raggiungimento di un certo volume);
  • non deve creare l’urgenza di procedere sfruttando la mancanza di esperienza o la credulità del pubblico;
  • deve chiarire se l’offerta ha in via primaria ad oggetto finalità di investimento e quindi di potenziale accrescimento del capitale a fronte del rischio di perdita del medesimo, ovvero, se è invece finalizzata alla acquisizione di servizi offerti tramite piattaforme tecnologiche (es. utility token – un tipo di cripto attività che è esclusivamente volto a consentire l’accesso a un bene o servizio fornito dall’emittente del token.);
  • deve consentire di individuare in modo univoco il soggetto proponente e la controparte contrattuale dell’offerta, ovvero, ove ciò non sia possibile in ragione della natura decentralizzata della tecnologia cui l’offerta si riferisce, deve esplicitare chiaramente tale circostanza;
  • non deve essere indirizzata e/o fare riferimento, anche indiretto, ai minori o soggetti che appaiono evidentemente tali;
  • non deve fare riferimento alle cripto attività come soluzioni a problemi personali o economici, né indicarle come prospettive per migliorare la propria situazione economica o come possibilità di successo e cambiamento di vita, evitando di generare aspettative false o sproporzionate;
  • non deve minimizzare o banalizzare i rischi associati a queste attività, ingenerando nei destinatari un eccesso di fiducia sulle soluzioni offerte. L’indicazione dei rischi connessi con l’operatività in cripto attività deve avere un’evidenza almeno equivalente all’indicazione dei potenziali guadagni;
  • se diffusa attraverso internet, deve conformarsi al Regolamento Digital Chart. Celebrità, influencer, blogger o altre figure simili di utilizzatori della rete che con il proprio intervento possano potenzialmente influenzare le scelte commerciali del pubblico devono prestare particolare attenzione alle dichiarazioni e alle affermazioni che veicolano, in modo da non indurre in errore i consumatori;
  • nel caso in cui si faccia riferimento ai rendimenti ottenuti, essi devono essere calcolati su periodi rappresentativi in relazione alla particolare natura degli investimenti e alle oscillazioni dei risultati: ad esempio, un periodo superiore a 12 mesi è ritenuto sufficientemente rappresentativo. La comunicazione deve inoltre sempre indicare la fonte delle informazioni cui si è fatto riferimento.

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