Update | Incentivi e semplificazioni per gli impianti fotovoltaici negli aeroporti: il nuovo PNRR-ter e le linee guida E...
Lo scorso 24 febbraio 2023 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, accogliendo la proposta formulata dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), ha inserito nell’ambito del Decreto-Legge 13/2023 (c.d. “PNRR Ter”) alcune nuove disposizioni in materia di transizione ecologica ed impianti fotovoltaici, ponendo delle importanti e significative novità – incentivi e semplificazioni – per gli aeroporti.
Il provvedimento, in particolare, riprende le indicazioni tecniche già fornite dall’ENAC con la pubblicazione delle Linea Guida sulla “Valutazione degli impianti fotovoltaici nei dintorni aeroportuali”, e fornisce un contributo senz’altro fondamentale per semplificare ulteriormente la normativa vigente in punto di autorizzazione per la realizzazione di impianti fotovoltaici negli aeroporti, ridisegnando il panorama delle autorizzazioni necessarie per la posa in opera dei pannelli solari e per l’installazione di infrastrutture energetiche da fonti rinnovabili.
Gli articoli 47 e 49 del Decreto-Legge 13/2023, modificano il Decreto Legislativo 199/2021, infatti, disponendo che sono considerate aree idonee per la realizzazione di impianti fotovoltaici i siti e le zone nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all’interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori.
Sarà quindi possibile ottenere l’autorizzazione da parte dell’ENAC per la costruzione di un impianto fotovoltaico anche entro 6 Km da un’area aeroportuale.
Inoltre, viene inserito nel testo del suddetto decreto il nuovo articolo 22-bis, che consente la realizzazione libera di impianti fotovoltaici ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione – anche – industriale purché l’intervento non ricada in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico (nel qual caso, il progetto dovrà essere autorizzato dagli enti competenti).
Viene poi ulteriormente semplificata la procedura amministrativa prevista dal Decreto Legislativo 28/2011 per la realizzazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, prevedendo che gli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e accessoria (compresi quindi gli impianti fotovoltaici nelle aree aeroportuali) sono autorizzati con la procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6 del Decreto Legislativo 28/2011.
Occorrerà quindi presentare – da parte dei soggetti interessati ad installare un impianto fotovoltaico in un’area aeroportuale – una dichiarazione emessa da un perito abilitato attestante che l’impianto in questione non presenta pericoli in relazione al c.d. fenomeno di “abbagliamento” (aspetto che fino ad ora aveva fortemente ostacolato la costruzione di questi impianti nei pressi degli aeroporti), la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
In definitiva, tutte le aree dei sedimi aeroportuali sono considerate idonee, anche ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 199/2021, per l’installazione di impianti fotovoltaici fino a 20 MW mediante la procedura autorizzativa semplificata (la c.d. PAS), senza la necessità di esperire apposita procedura di fattibilità ed impatto ambientale.
La nuova disciplina prevede anche degli importanti incentivi pubblici per la realizzazione di questo tipo di impianti: le comunità energetiche che operano nel settore potranno infatti accedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di cui all’articolo 8 del Decreto Legislativo 199/2021 per impianti a fonti rinnovabili, anche per potenze superiori a 1 MW.
Questo nuovo indirizzo, pienamente in linea con quanto già previsto nell’ambito del PNRR, si inserisce nel solco di riforme e semplificazioni già tracciato dal Governo negli ultimi anni, in vista di una transizione ecologia e di una promozione dello sviluppo tecnologico mediante fonti energetiche rinnovabili auspicato anche a livello europeo ed internazionale.
La finalità è chiaramente quella di accelerare questo processo di innovazione energetica sostenibile, mediante la semplificazione delle procedure amministrative per l’installazione degli impianti di fonti energetiche rinnovabili, tra cui quelli fotovoltaici: nello specifico delle aree aeroportuali, questa novità intende accelerare il processo di decarbonizzazione delle relative infrastrutture, comportando inoltre significativi risparmi energetici per le società di gestione.
Quanto agli aspetti operativi della realizzazione degli impianti fotovoltaici nelle aree aeroportuali, sono poi ipotizzabili distinte modalità, che tengano in considerazione la tipologia di utilizzo dell’energia prodotta (autoconsumo/immissione in rete, con utilizzo o meno di sistemi di storage) e il soggetto che effettua l’investimento. Una prima modalità prevede l’investimento finanziario diretto da parte della società di gestione aeroportuale con affidamento a terzi delle fasi di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione, con la società di gestione che resta a tutti gli effetti proprietaria dell’impianto stesso. Ipotesi alternativa è invece quella che prevede l’affidamento a terzi dell’area individuata per la costruzione dell’impianto fotovoltaico, che verrà quindi costruito dal concessionario, il quale sarà anche proprietario dell’impianto stesso.
Si impone quindi una adeguata valutazione e pianificazione per ogni infrastruttura aeroportuale che intenda realizzare un impianto fotovoltaico, che tenga in considerazione l’energia prodotta dall’impianto, l’energia richiesta dall’infrastruttura aeroportuale, possibili investimenti ed eventuali finanziamenti disponibili.