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Update | Merci pericolose in regime ADR: i nuovi obblighi 2023

Il 1° gennaio 2023 è entrata in vigore la nuova versione dell’Accordo europeo per il trasporto stradale di merci pericolose (Regolamento ADR) che avrà un periodo transitorio sino al 30 giugno 2023, diventando obbligatoria a decorrere dal 1° luglio 2023. Con tale riforma, non sono stati apportati cambiamenti significativi e particolarmente impattanti sulla normativa già in vigore.

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La riforma ha infatti apportato alcune innovazioni relative ad aspetti tecnici o casistiche particolari:

  • è stato esteso l’obbligo degli estintori automatici nel vano motore e della protezione termica anche sui veicoli industriali che trasportano alcuni liquidi e gas infiammabili;
  • le cisterne destinate al trasporto di gas liquefatti infiammabili dovranno essere munite di valvole di sicurezza;
  • minime modifiche sono state apportate alla documentazione di bordo;
  • alcune rilevanti novità sono state introdotte in materia di stima del peso del trasporto rifiuti ADR: solitamente nelle spedizioni di rifiuti l’informazione sulla quantità dei rifiuti ADR trasportati viene stimata e indicata come “valore presunto”. Con l’aggiornamento 2023 della normativa ADR si è specificato che la stima della quantità potrà essere effettuata alle seguenti condizioni: per gli imballaggi, al documento di trasporto viene aggiunto un elenco degli imballaggi indicante il tipo e il volume nominale; per i container, la stima si basa sul loro volume nominale; per le cisterne per rifiuti sottovuoto, la stima è giustificata attraverso una stima fornita dallo speditore o attraverso gli equipaggiamenti del veicolo.

Oltre alle modifiche di cui sopra, a decorrere 1° gennaio 2023, è entrato a regime l’obbligo, introdotto dall’ADR 2019 e di grande impatto per gli operatori della filiera, di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti ADR, ugualmente da parte di ogni impresa le cui attività comprendono anche la sola spedizione di merci pericolose su strada.

L’obbligo, pertanto, ad oggi testualmente prevede che “Ogni impresa, le cui attività comprendono la spedizione o il trasporto di merci pericolose su strada, o le operazioni connesse d’imballaggio, carico, riempimento o scarico, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati “consulenti”, incaricati di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività”.

 

A partire dal 2023, pertanto, se si eseguono attività di “speditore” di merci pericolose anche occasionali o di quantitativi minimi di merci e/o rifiuti pericolosi ai fini del trasporto per oltre 24 volte all’anno, la nomina è indispensabile.

Il consulente può essere lo stesso amministratore delegato della società o il singolo imprenditore individuale, nonché un qualsiasi dipendente oppure anche un consulente esterno, deve essere titolare di un certificato di formazione professionale valido per il trasporto per strada e su di esso ricadono gli obblighi di:

  • verificare l’osservanza delle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose;
  • consigliare l’impresa nelle operazioni relative al trasporto di merci pericolose;
  • provvedere a redigere una relazione annuale, destinata alla direzione dell’impresa o eventualmente ad un’autorità pubblica locale, sulle attività dell’impresa per quanto concerne il trasporto di merci pericolose.

 

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