Update | Due Diligence Act: la legge tedesca per la supply chain
Introduzione
Il 23 gennaio 2023 è entrato in vigore in Germania l’”Act on Corporate Due Diligence to Prevent Human Rights Violations in Supply Chains” anche noto come Supply Chain Due Diligence Act, approvato nel luglio 2021. Tale normativa ha introdotto nuovi obblighi di due diligence a carico delle società tedesche per quel che concerne le violazioni dei diritti umani.
Ambito di applicazione
Le nuove norme si applicheranno con tempistiche diverse a tutte le società, a prescindere dalla loro forma giuridica, che superino i seguenti limiti dimensionali:
- 3000 dipendenti con effetto immediato (coinvolgendo così circa 700 società);
- 1000 dipendenti in media per anno fiscale, a partire dal 2024 (circa 2.9000 società).
Tuttavia, tali obblighi riguarderanno indirettamente anche le piccole e medie imprese che non rientrino nei suddetti limiti quantitativi che dovranno assicurare una efficace ed effettiva protezione dei diritti umani sulla base dei rapporti contrattuali.
Diritti tutelati e obblighi di due diligence
I diritti tutelati dalla normativa sono definiti nel § 2 dove vi è un esplicito riferimento ai trattati internazionali sulla protezione dei diritti umani, in gran parte ratificati a livello universale ed elencati nell’allegato alla legge. Oltre a tale generico riferimento il § 2 contiene un catalogo specifico dei rischi legati ai diritti umani che hanno un legame tipico e diretto con il diritto del lavoro. Vi rientrano, a titolo esemplificativo, il lavoro minorile, il lavoro forzato e gli aspetti tradizionali legati alla salute e alla sicurezza sul lavoro. Per quel che concerne la tutela dell’ambiente la stessa è, invece, tutelata solo indirettamente laddove il danno ambientale si ripercuota sui diritti umani.
Il successivo § 3 delinea gli obblighi e, in particolare, impone alle società un’analisi dei rischi al fine di identificare i rischi potenziali ed effettivi per i diritti umani e per l’ambiente nella loro supply chain, nelle loro operazioni commerciali e nelle supply chain dei loro fornitori diretti. Nello specifico, alle imprese è richiesto di implementare un sistema di gestione dei rischi legati ai diritti umani, al fine ultimo di prevenire o porre rimedio a qualsiasi rischio o violazione ritenuta prioritaria. Oltre a ciò, le nuove norme richiedono la delineazione di un “regime di responsabilità” all’interno dell’impresa per la violazione dei diritti umani (tramite l’individuazione, a titolo esemplificativo, di un responsabile per la tutela dei diritti umani) e l’introduzione di un meccanismo di reclamo.
Infine, le società dovranno periodicamente adempiere a stringenti obblighi di rendicontazione e documentazione.
Sanzioni
L’autorità competente deputata alla verifica dell’adempimento delle obbligazioni delineate dalla normativa è stata individuata nel German Federal Office for Economic Affairs and Export Control (“BAFA”), la quale potrà citare in giudizio persone fisiche, effettuare ispezioni nelle società e/o richiedere alle stesse di intraprendere azioni specifiche per adempiere ai propri obblighi. In caso di mancata adozione delle misure richieste, Il BAFA potrà imporre una sanzione sino a 50.000 euro.
Laddove il BAFA riscontri violazioni intenzionali o per negligenza degli obblighi di due diligence, la sanzione comminata potrebbe raggiungere un importo pari a 8 milioni di euro. Infine, qualora la società abbia un fatturato medio annuo superiore a 400 milioni di euro, la sanzione potrebbe raggiungere il 2% del fatturato medio annuo.
Al fine di individuare le violazioni del Supply Chain Due Diligence Act, il BAFA ha predisposto un modulo di reclamo online attraverso cui possono essere segnalate, ove necessario anche in forma anonima, le violazioni degli obblighi di due diligence in corso o già verificatesi.
Conclusioni
Il Supply Chain Due Diligence Act anticipa contenuti e tempistiche della proposta di Corporate Sustainability Due Diligence Directive, pubblicata il 23 febbraio 2022 dalla Commissione europea e attualmente in fase di approvazione. Il campo di applicazione di tale direttiva va oltre il perimetro delineato dalla legge tedesca. La direttiva, infatti, nella sua versione attuale, non solo prevede limiti dimensionali più bassi rispetto alla legge tedesca, ma richiede anche un’analisi del rischio più ampia che ricomprenderà l’intera catena di fornitura, compresi i fornitori indiretti. La proposta di direttiva prevede, inoltre, che gli Stati membri garantiscano alle vittime di violazioni dei diritti umani il risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di due diligence.
La versione inglese dell’articolo è disponibile a questo LINK