Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Update | Terzo Settore, PNRR e amministrazione condivisa: prime indicazioni del Ministero

Il decreto legislativo n. 117/2017 prevede nuove forme di “amministrazione condivisa”, che permettono diverse, e più efficaci, modalità di interlocuzione tra la P.A. e gli enti del Terzo settore.

In particolare, l’articolo 55 del citato decreto prevede che le amministrazioni pubbliche, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi nei settori di attività di interesse generale, assicurano “il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento (…)”.

Successivamente, con il DM 72/2021 sono state emanate le “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del d.lgs. n.117/2017 (codice del terzo settore)”, con cui è stato chiarito che le nuove forme di “amministrazione condivisa” sono alternative agli strumenti tradizionali – gare d’appalto, concessioni, etc. – e basate sulla collaborazione e sulla sussidiarietà.

Non v’è dubbio quindi che, anche grazie all’utilizzo di questi nuovi canali, gli enti del Terzo settore possano svolgere un ruolo di primo piano nel perseguimento degli obbiettivi del PNRR, soprattutto nell’ambito della Missione 5 “Inclusione e Coesione”.

Con la recente nota del 7 luglio u.s. il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha infatti reso alcuni rilevanti chiarimenti in merito all’istituto della co-progettazione.

Uno dei temi affrontati nella nota del Ministero riguarda i contenuti delle attività oggetto di co-progettazione, ovvero attiene al quesito se sia possibile ricorrere a tale istituto allorquando la P.A. abbia ben identificato nei loro contenuti le attività da realizzare.

Sul punto  il Ministero ritiene incompatibile con la natura e le caratteristiche della co-progettazione “l’avviso pubblico o il documento progettuale di massima eventualmente allegato all’avviso medesimo che già contenga un’indicazione dettagliata dei servizi da realizzare, sicché la configurazione di questi ultimi  non costituisce più la risultanza ex post dell’apporto plurale dei diversi soggetti che hanno partecipato al tavolo di coprogettazione, ma espressione di una valutazione ex ante unilateralmente fatta dalla P.A.”

In questi casi, pertanto, secondo il Ministero il percorso correttamente esperibile da parte della P.A. va individuato nell’appalto di servizi, disciplinato dal codice dei contratti pubblici.

Il secondo nucleo di questioni attiene più specificamente ai contenuti propri della Missione 5 del PNRR, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”.

Tra le linee di attività finanziabili è infatti prevista anche la realizzazione di interventi infrastrutturali, finalizzati al miglioramento del sistema di protezione di famiglie e soggetti fragili o non autosufficienti, e volti inoltre all’avvio di percorsi di vita autonoma ed indipendente destinati a persone con disabilità.

In relazione a tali interventi i soggetti affidatari delle misure in esame chiedevano pertanto se sia ammissibile affidare la realizzazione dell’intero progetto, incluse dunque le attività di ristrutturazione dell’immobile (che può anche essere messo a disposizione da parte dell’ETS con il quale è stato instaurato il rapporto di collaborazione) e la fornitura di servizi, utilizzando l’istituto della coprogettazione e, in caso positivo, se l’ETS partner della coprogettazione possa individuare e attraverso quali modalità il soggetto chiamato alla realizzazione dell’intervento infrastrutturale.

Per rispondere ai quesiti il Ministero parte dall’inquadramento teleologico degli interventi in esame, evidenziando che la finalità solidaristica di sostegno a soggetti che versano in condizioni di fragilità fa emergere una stretta connessione funzionale tra l’intervento strutturale e le attività di interesse generale da svolgersi nell’immobile oggetto dell’intervento; pertanto “la stessa finanziabilità della ristrutturazione dell’immobile trova la sua giustificazione in quanto precondizione di realizzazione delle attività di interesse generale, nella cui concreta implementazione possono essere conseguiti gli obiettivi di inclusione sociale che connotano la stessa Missione 5”.

Ne consegue, secondo il Ministero, che

  1. in considerazione dello stretto legame funzionale che intercorre tra la componente infrastrutturale e le attività di interesse generale da svolgersi nell’immobile oggetto dell’intervento, è possibile ricorrere all’istituto della co-progettazione anche per la realizzazione di interventi di riqualificazione o di ristrutturazione edilizia;
  2. in tali ipotesi, in ragione della particolare natura e delle finalità istituzionali degli ETS, gli interventi edilizi dovranno di regola essere affidati dagli ETS a soggetti terzi dotati dei requisiti di qualificazione, esperienza e professionalità imposti dalla normativa vigente;
  3. a tal fine, pur non essendo sottoposti alla disciplina del codice dei contratti pubblici, gli ETS saranno nondimeno tenuti ad individuare tali soggetti tramite procedure ispirate ai principi del suddetto codice, in ragione del carattere pubblico del finanziamento, nonché documentate in forme adeguate, così da assicurare la conoscibilità delle scelte effettuate;
  4. gli ETS, in veste di soggetti realizzatori dell’intervento PNRR in accordo con i Soggetti Attuatori (ATS/Comuni), non rientrano nel campo di applicazione soggettivo del codice dei contratti pubblici (cfr. artt. 30, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016 e 6, comma 1, d.lgs. n. 36 del 2023).

 

Leave a comment

La “Certificazione B Corporation” è un marchio che viene concesso in licenza da B Lab, ente privato no profit, alle aziende che, come la nostra, hanno superato con successo il B Impact Assessment (“BIA”) e soddisfano quindi i requisiti richiesti da B Lab in termini di performance sociale e ambientale, responsabilità e trasparenza.

Si specifica che B Lab non è un organismo di valutazione della conformità ai sensi del Regolamento (UE) n. 765/2008 o un organismo di normazione nazionale, europeo o internazionale ai sensi del Regolamento (UE) n. 1025/2012.

I criteri del BIA sono distinti e autonomi rispetto agli standard armonizzati risultanti dalle norme ISO o di altri organismi di normazione e non sono ratificati da parte di istituzioni pubbliche nazionali o europee.