Update | Golden power: anche per le operazioni infragruppo vale l’esercizio di poteri speciali
Prima dell’integrazione effettuata dal decreto, le operazioni realizzate nell’ambito di un medesimo gruppo di società erano oggetto di un’apposita eccezione rispetto all’esercizio dei poteri speciali da parte del Governo, pur restando fermo l’obbligo di notifica (D.P.C.M. 18 dicembre 2020, n. 179, art. 14 co. 2); ciò, però, fatti salvi i casi di “minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e allo funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti ovvero di un pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico” (D.P.C.M. 18 dicembre 2020, n. 179, art. 14 co. 3).
La nuova formulazione prevede, invece, che i poteri speciali possono essere esercitati, ferma restando la verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’esercizio degli stessi, anche rispetto alle operazioni infragruppo, laddove le operazioni coinvolgano soggetti esterni all’Unione Europea e ricadano nei settori individuati dalla norma. Si tratta, in particolare, di operazioni afferenti all’intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell’energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare.
La norma così emendata si pone come ulteriore specificazione dei casi in cui è possibile per il Governo esercitare i poteri speciali ai sensi della normativa Golden Power nei casi di operazioni infragruppo.
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