Update | Sicurezza sul lavoro: l’amministratore solo formale ha responsabilità penale?
La Cassazione penale è intervenuta sul tema dei requisiti di efficacia delle deleghe in tema sicurezza sul luogo di lavoro e responsabilità dell’amministratore, fornendo un riassunto dei principi già enunciati in materia.
Il caso di specie vedeva il ricorrente sostenere che non potesse essergli attribuito nessun obbligo di garanzia in materia antinfortunistica, poiché, seppure formale intestatario della ditta alle cui dipendenze si trovava l’operaio deceduto a seguito di infortunio, di fatto non si era mai interessato della gestione dell’attività.
La Corte ha osservato come l’assunzione soltanto formale della carica di legale rappresentante della società alle cui dipendenze è posto il lavoratore non fa venir meno la sua responsabilità in materia antinfortunistica, in quanto l’ordinamento assegna ad esso una posizione di garanzia. La fonte di tale posizione risiede proprio “nella titolarità del rapporto di lavoro in capo all’ imputato, che ha assunto la veste di amministratore della impresa edile, impegnandosi contrattualmente”.
Pertanto, particolare attenzione deve essere prestata nell’accettazione di una carica societaria, viste le responsabilità che ne derivano anche solo per il rivestire la qualifica sul piano formale.
Inoltre, sebbene l’art. 299 del d.lgs. 81/2008 estenda gli obblighi di garanzia a coloro che esercitino in concreto i poteri tipici del datore di lavoro, anche se sprovvisti di regolare investitura, la Corte ha precisato come ciò “non esclud[a] la corresponsabilità di coloro i quali siano formali titolari della qualifica”. Pertanto, “permane in capo al datore di lavoro la posizione di garanzia attribuitagli dalla legge a meno che questi non abbia investito altri soggetti delle funzioni prevenzionistiche mediante apposita delega” (Cassazione Penale, Sez. 4, n. 2157 del 23/11/2021), la quale, sottolinea la Corte, comporta un “preciso onere dimostrativo” (Cassazione Penale, Sez. 4, n. 2157 del 23/11/2021) e può essere considerata efficacie “a condizione che il relativo atto di delega D.Lgs. n. 81 del 2008, ex art. 16 riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa” (Sezioni Unite, n. 38343 del 24/04/2014).
In tal senso, da tale sentenza si evince come una attenta analisi della governance societaria, declinata anche in ambito sicurezza sul lavoro, sia di fondamentale importanza per ripartire e perimetrare correttamente le responsabilità.