Update | Negato imbarco: il passeggero aereo ha diritto a una compensazione anche se preavvisato
Con una recente pronuncia la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è espressa sulle ipotesi di negato imbarco del passeggero aereo.
In particolare, il tema della vertenza era chiarire se avesse diritto alla compensazione per negato imbarco il passeggero che, preavvisato dal vettore che non sarebbe stato imbarcato, decideva legittimamente di non presentarti in aeroporto. Con questa sentenza la Corte si è espressa a favore del passeggero, stabilendo che il diritto alla compensazione pecuniaria per negato imbarco deve essere riconosciuto anche al passeggero che non si reca in aeroporto perché informato preventivamente dal vettore che non verrà imbarcato
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Il 26 ottobre 2023 la Corte di giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata nella Causa C‑238/22[1]. La controversia tra un passeggero e la LATAM Airlines Group SA (di seguito anche “Latam”) aveva ad oggetto l’interpretazione di diversi articoli del Regolamento (CE) n. 261/2004[2] (di seguito anche il “Reg.”).
Nella vicenda in oggetto il passeggero, impossibilitato a effettuare online il check-in di un volo di andata da lui correttamente prenotato per il 21 dicembre 2017, aveva contattato Latam, la quale aveva comunicato di aver modificato la prenotazione – unilateralmente e senza informarlo preventivamente – trasferendo il passeggero su un volo che sarebbe stato effettuato il 20 dicembre 2017. Il passeggero aveva prenotato, congiuntamente al volo di andata, anche un volo di ritorno per il 7 gennaio 2018. Tuttavia, con la stessa comunicazione, Latam aveva informato il passeggero che la sua prenotazione per il volo di ritorno era stata bloccata. In particolare, Latam aveva preavvisato che avrebbe denegato l’imbarco del passeggero sul volo di ritorno per aver lo stesso deciso di non imbarcarsi sul volo di andata (unilateralmente modificato dalla compagnia). In conseguenza di tale comunicazione, il passeggero si trovata costretto a prenotare presso un diverso vettore due nuovi biglietti di andata e ritorno, sostenendo una spesa ulteriore di 528 euro. Prima dell’avvio della controversia, Latam aveva rimborsato un importo pari a circa 101 euro.
A seguito della richiesta di risarcimento azionata dal passeggero, il 2 settembre 2021 l’Amtsgericht Frankfurt am Main (Tribunale circoscrizionale di Francoforte sul Meno) aveva condannato in primo grado Latam a versare al passeggero, a titolo di risarcimento, una somma pari a circa 426 euro, corrispondente al saldo del costo dei diversi biglietti che era stato costretto ad acquistare. Il tribunale aveva tuttavia respinto la domanda del passeggero volta ad ottenere una compensazione pecuniaria di ulteriori 250 euro per il negato imbarco sul volo di ritorno, di cui aveva avuto precedente notizia tramite comunicazione da parte della compagnia.
Il passeggero appellava tale pronuncia dinanzi al Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale del Land Francoforte sul Meno, di seguito anche il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante, aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia due questioni pregiudiziali ai sensi dell’art. 267 TFUE.
Con la prima questione, il giudice del rinvio chiedeva se l’art. 4, p. 3, del Reg., in combinato disposto con l’art. 2, lett. j), debba essere interpretato nel senso che un vettore aereo che abbia informato in anticipo un passeggero del fatto che si rifiuterà di farlo imbarcare su un volo – per il quale il passeggero disponesse di una prenotazione confermata – non deve risarcirlo qualora il passeggero non si sia presentato all’imbarco alle condizioni stabilite all’art. 3, p. 2 del Reg.
Secondo la Corte, nell’ipotesi in cui un passeggero disponga di una prenotazione confermata per un volo in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, soggetto alle disposizioni del Reg., la nozione di “negato imbarco” presuppone:
1) che il passeggero si presenti all’imbarco, tranne nei casi di cancellazione di cui all’art. 5 del Reg.;
2) che il passeggero si presenti all’imbarco, secondo le modalità e all’ora precedentemente indicata per iscritto dal vettore aereo, dall’operatore turistico o dall’agente di viaggio autorizzato – o, qualora non vi sia una simile indicazione, al più tardi quarantacinque minuti prima dell’ora di partenza pubblicata.
Prosegue, inoltre, la Corte nell’affermare che la nozione di “negato imbarco” presuppone che il passeggero sia stato trasferito dal vettore aereo o da un operatore turistico dal volo da lui prenotato ad un altro volo, come avvenuto nel caso di specie, indipendentemente dal motivo.
Chiarisce la Corte che l’art. 4, p. 3 del Reg., in combinato disposto con l’art. 2, lett. j), e con l’art. 3, p. 2, non subordina, in ogni caso, la compensazione pecuniaria per negato imbarco alla condizione che i passeggeri coinvolti si siano presentati all’imbarco, con conseguente obbligazione di compensazione pecuniaria per il negato imbarco in capo al vettore in questi casi.
Con la seconda questione, invece, il giudice del rinvio chiedeva se l’art. 5, p. 1, lett. c) ed i) del Reg. debba essere interpretato nel senso che tale disposizione, introduttiva di un’eccezione al diritto alla compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di cancellazione di un volo, si estenda anche alla situazione in cui un passeggero sia stato informato – almeno due settimane prima dell’orario di partenza del volo – del fatto che il vettore aereo operativo rifiuterà di trasportarlo, con la conseguenza che il passeggero non avrà diritto alla compensazione pecuniaria per negato imbarco prevista all’art. 4 del Reg.
Secondo la Corte, l’eccezione al diritto alla compensazione pecuniaria prevista all’art. 5, p. 1, lett. c) ed i) del Reg. n. 261/2004 deve rimanere circoscritta ai soli casi di cancellazione previsti da tale disposizione, senza poter essere estesa ai casi di negato imbarco di cui all’art. 4 del Reg. Di conseguenza, l’art. 5, p. 1, lett. c) ed i) del Reg. non può essere applicato analogicamente alle ipotesi di negato imbarco al fine di ridurre la portata del diritto alla compensazione pecuniaria di cui all’art. 4, p. 3 del Reg. e di introdurre una nuova eccezione alle ipotesi di esclusione della responsabilità del vettore.
Alla luce di quanto precede, con tale sentenza la Corte di Giustizia ha confermato che un vettore, che abbia informato in anticipo un passeggero del fatto che rifiuterà di farlo imbarcare su un volo per il quale quest’ultimo dispone di una prenotazione confermata, è in ogni caso tenuto ad una compensazione pecuniaria, anche qualora tale passeggero abbia deciso volontariamente di non presentarsi all’imbarco.
[1] Corte di giustizia dell’Unione Europea, Ottava Sezione, Sentenza 26 ottobre 2023, causa C-238/22, FW contro LATAM Airlines Group SA.
[2] Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) 295/91. In particolare, l’interpretazione dell’art. 2, lett. j), dell’art. 3, p. 2, dell’art. 4, p. 3, dell’art. 5, p. 1, lett. c), i), e dell’art. 7.