Licenziamento per superamento del comporto: quali responsabilità del datore (prima parte)
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Il datore di lavoro ha il diritto di licenziare il lavoratore assente per superamento del comporto di malattia. Si analizza lo stato dell’arte della giurisprudenza su questa tipologia di licenziamento, evidenziando i profili di responsabilità da parte del datore di lavoro e il regime sanzionatorio in caso di licenziamento nullo.
In base all’art. 2110 c.c. in caso di malattia o infortunio (anche quando occorsi in occasione di lavoro, sempre che non vi sia responsabilità datoriale) “l’imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell’art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dalle norme corporative (ossia, dalle disposizioni degli odierni CCNL, di diritto comune), dagli usi o secondo equità”’, questi ultimi in via sussidiaria quanto remota, quando non fosse applicato alcun CCNL, ovvero il CCNL non disponesse in materia.