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Crediti R&S: RPLT vince in Corte di Giustizia Tributaria per un’importante società operante nel settore della pr...

A conclusione del primo grado di giudizio seguito dal Partner Diego Annarilli e il Senior Associate Valerio Moretti, RPLT ha ottenuto, a favore della propria assistita, il riconoscimento della spettanza del credito.

Nella sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Aosta, i giudici tributari hanno fornito importanti elementi interpretativi della normativa in materia di credito R&S:

• In adesione ai recenti chiarimenti della SS.UU. della Corte di Cassazione, hanno ritenuto che nella fattispecie concreta si dovesse parlare di credito non spettante, piuttosto che inesistente;
• sulla base di questo primo assunto, hanno accertato la decadenza dell’Ufficio avendo emesso l’atto di recupero oltre il termine di decadenza ordinario del 31 dicembre del quinto anno successivo stabilito (in luogo di quello più gravoso termine di otto anni previsto per i crediti inesistenti);
• nella medesima decisione, inoltre, hanno aderito all’orientamento più recente della giurisprudenza di merito secondo cui, al fine di valutare fattispecie complesse che richiedono specifiche competenze tecniche, appare necessario che l’Agenzia delle Entrate acquisisca il previo parere del MISE;
• hanno, infine, sancito l’inapplicabilità dei principi del Manuale di Frascati alle spese per investimenti in ricerca e sviluppo ex art.3 dl n.145/2013 (vigente per le annualità dal 2015 al 2019) per le quali deve, invece, riconoscersi sufficiente quale requisito minimo di eleggibilità al credito, che il prodotto/processo sia nuovo o significativamente migliorato per l’azienda e non necessariamente per l’intero settore di appartenenza”

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