Direttiva UE 2024/2853: il nuovo regime della responsabilità per danno da prodotti difettosi
La Direttiva 85/375/CEE ha rappresentato per anni uno strumento efficace in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi. Tuttavia, l’evoluzione incontenibile delle tecnologie digitali (come il software e, di conseguenza, i sistemi di intelligenza artificiale), l’espansione dei modelli di economia circolare e le nuove catene di approvvigionamento globali hanno evidenziato i limiti e le lacune della citata normativa. In particolare, la definizione stessa di “prodotto” era diventata fonte di ambiguità e incertezza giuridica.
In questo contesto si colloca la Direttiva (UE) 2024/2853, pensata per rispondere alle sfide del nostro tempo. Pubblicata il 18 novembre 2024, la Direttiva ha l’obiettivo di promuovere la diffusione e l’adozione di tecnologie innovative, garantendo al contempo una protezione uniforme per i consumatori e maggiore certezza giuridica per gli operatori. A tal fine, nelle materie rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva, gli Stati membri non possono mantenere in vigore o adottare disposizioni più rigide o meno severe rispetto a quelle previste dalla normativa stessa (art. 3).
Ambito di Applicazione
Il nuovo regime si applicherà ai prodotti introdotti sul mercato o messi in servizio dopo il 9 dicembre 2026, termine entro cui gli Stati membri dovranno recepire la Direttiva (UE) 2024/2853.
L’ambito di applicazione della Direttiva presenta alcune esclusioni. Non si estende, ad esempio, ai danni derivanti da incidenti nucleari, già disciplinati da convenzioni internazionali ratificate dagli Stati membri (art. 2, n.3). Allo stesso modo, sono esclusi i danni causati da prodotti farmaceutici coperti da regimi nazionali speciali di responsabilità, che garantiscono un’effettiva protezione delle persone fisiche nel settore, nonché i regimi di previdenza sociale o assicurativi. Infine, la Direttiva non si applica al software libero e open source sviluppato o fornito nell’ambito di attività non commerciali (art. 2, n.2). E’ opportuno rilevare altresì che la Direttiva – nella parte in cui include il software nella definizione di “prodotto” – estende il suo ambito di applicazione anche ai sistemi di AI e quindi determina un potenziale regime “duale” sulla responsabilità civile rispetto all’ecosistema dell’intelligenza artificiale, considerata la proposta di Direttiva sulla Responsabilità Civile dei sistemi di IA del Parlamento Europeo di fine 2022.
La Nozione di “Prodotto”
Nell’era digitale, i prodotti possono essere sia tangibili che intangibili. Il software, ormai largamente diffuso sul mercato, riveste un ruolo centrale nella sicurezza dei prodotti. La Direttiva, nell’offrire la definizione di “prodotto” all’art. 4, n. 1, ha risolto un’incertezza giurisprudenziale, estendendo la normativa sulla responsabilità da prodotto difettoso anche ai software. In questo modo, viene garantita ai consumatori una tutela completa anche per i danni causati da prodotti intangibili, con una scelta molto netta del legislatore europeo, che in questo caso ha incluso nella definizione di “prodotto” il software tout court, senza distinguere tra “prodotti incorporanti software” e “software in quanto tale o come servizio” come è invece avvenuto nel Cyber Resilience Act
Rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva anche i file per la fabbricazione digitale, mentre non vi rientrano i file digitali in quanto tali. Ad esempio, un file di progettazione assistita da computer, se difettoso e utilizzato per realizzare un bene stampato in 3D che arrechi danni, comporta una responsabilità ai sensi della Direttiva, purché sia stato sviluppato o fornito nell’ambito di un’attività commerciale. È importante precisare che anche le materie prime, come gas, acqua e elettricità, sono considerati prodotti ai sensi della Direttiva.
Prodotti Difettosi: Definizione e Criteri
Un prodotto non è considerato difettoso esclusivamente per il fatto che un prodotto migliore viene immesso sul mercato, compresi gli aggiornamenti e le migliorie (Art. 7, n. 3). La difettosità deve essere determinata in base alla sicurezza che il pubblico può legittimamente attendersi, e la responsabilità prevista dalla Nuova Direttiva non può essere elusa dall’operatore semplicemente elencando tutti gli effetti collaterali ipotizzabili di un prodotto.
La valutazione della difettosità di un prodotto deve basarsi su fattori oggettivi, quali l’uso ragionevolmente prevedibile, la presentazione, le caratteristiche del prodotto, la durata di vita prevista e i requisiti specifici per il gruppo di utenti destinatari (art. 7, n. 2). L’uso ragionevolmente prevedibile comprende anche abusi non irragionevoli in determinate circostanze, come quelli derivanti dal comportamento prevedibile di gruppi particolari di utenti, ad esempio i bambini.
Nell’era digitale, molti prodotti restano sotto il controllo del fabbricante anche dopo la loro immissione sul mercato; pertanto, la valutazione della loro sicurezza considera anche il momento in cui tale controllo termina. Infine, un prodotto può essere considerato difettoso a causa della sua vulnerabilità in termini di cibersicurezza, ad esempio quando non rispetta i requisiti di sicurezza necessari (art. 7, n. 2, lett. f).
Il Regime Risarcitorio
La Direttiva intende garantire ai consumatori e alle persone fisiche un accesso semplificato al risarcimento per danni derivanti da prodotti difettosi, estendendolo sia alle vittime dirette che indirette. Le vittime indirette sono coloro che subiscono danni a seguito dei danni causati alla vittima diretta.
In linea con l’obiettivo di limitare il risarcimento alle sole persone fisiche, la Direttiva esclude i danni ai beni utilizzati esclusivamente per fini professionali, per evitare un eccessivo incremento del contenzioso. Tuttavia, considerato l’uso crescente di beni a scopo sia personale che professionale, la Direttiva prevede il risarcimento dei danni causati ai beni ad uso misto. Inoltre, riconoscendo il valore dei beni intangibili, prevede il risarcimento per la distruzione o corruzione di dati, come nel caso di cancellazione di file digitali, comprensivo dei costi di recupero o ripristino. La Direttiva include anche i danni psicologici, purché certificati da un medico (art. 6, n. 1, lett. a).
Gli Stati membri devono garantire, in virtù della Direttiva, il risarcimento integrale delle perdite materiali derivanti da morte, lesioni personali, danneggiamento o distruzione di beni e dati. Il risarcimento per danni immateriali, come dolore e sofferenza, sarà invece previsto secondo il diritto nazionale. Da ultimo, danni come la perdita economica, violazioni della vita privata o discriminazione non sono inclusi dalla Direttiva, ma non pregiudicano il diritto al risarcimento in altri regimi di responsabilità.
Gli Operatori Economici Responsabili
Per proteggere le persone fisiche dai danni derivanti da prodotti difettosi, qualsiasi fabbricante coinvolto nel processo produttivo può essere ritenuto responsabile se un prodotto o componente fornito è difettoso. Chi appone o autorizza un terzo ad apporre il proprio nome, marchio o segno distintivo su un prodotto è considerato fabbricante, assumendosi la responsabilità. Inoltre, se un componente difettoso è integrato in un prodotto, il danneggiato può chiedere il risarcimento sia al fabbricante del prodotto che a quello del componente. In caso di fabbricante al di fuori dell’Unione, la responsabilità ricade sull’importatore e sul rappresentante autorizzato, laddove i primi due non siano presenti, sul fornitore di servizi di logistica (art. 8).
Con la crescente diffusione della vendita online, sono emersi nuovi modelli imprenditoriali e operatori di mercato, come le piattaforme online. Quando queste piattaforme svolgono funzioni di fabbricante, importatore, rappresentante autorizzato, fornitore di servizi logistici o distributore di un prodotto difettoso (e non si limitano a un ruolo di mera intermediazione tra operatori economici e consumatori), esse sono soggette alla stessa responsabilità degli altri operatori economici.
Onere della Prova
La Direttiva mira ad agevolare il danneggiato nell’assolvimento dell’onere probatorio, mitigando l’asimmetria informativa rispetto agli operatori economici. Il danneggiato può infatti richiedere l’accesso a elementi di prova del fabbricante (art. 9), purché tale accesso sia limitato al necessario e tuteli informazioni riservate, come i segreti commerciali, in linea con la direttiva (UE) 2016/943 (art. 9, n. 5). Gli organi giurisdizionali devono garantire un equilibrio proporzionato tra la riservatezza del fabbricante e il diritto del danneggiato al risarcimento.
La Direttiva introduce inoltre strumenti per alleggerire l’onere della prova a carico dell’attore, stabilendo che, al verificarsi di determinate condizioni, il carattere difettoso di un prodotto o il nesso di causalità possano essere dedotti attraverso presunzioni di fatto.
Ai sensi della Direttiva, un prodotto si presume difettoso se il convenuto non adempie all’obbligo di divulgare informazioni pertinenti. Anche se tale obbligo è rispettato, gli organi giurisdizionali possono presumere la difettosità del prodotto o il nesso di causalità tra il danno e il difetto, qualora sia eccessivamente difficile per l’attore provare tali elementi a causa della complessità tecnica o scientifica del caso. Anche la non conformità ai requisiti obbligatori di sicurezza, come quelli stabiliti dal Regolamento (UE) 2023/988, dà luogo a una presunzione di difettosità, rafforzando così il legame tra sicurezza dei prodotti e responsabilità. Lo stesso principio vale per il caso di malfunzionamento evidente, come quello di una bottiglia di vetro che esploda durante l’uso ragionevolmente prevedibile, dato che risulterebbe inutilmente oneroso imporre all’attore di provare il carattere difettoso di un prodotto se le circostanze sono tali da non permettere di contestarne l’esistenza.
Esenzione della Responsabilità
Al fine di garantire una giusta ripartizione dei rischi, gli operatori economici dovrebbero essere esentati dalla responsabilità se sono in grado di provare l’esistenza di specifiche circostanze esimenti. Non sono ritenuti responsabili se possono provare che il prodotto è stato fatto uscire dal processo produttivo da altri contro la loro volontà oppure che il carattere difettoso del prodotto è dovuto specificamente alla conformità a obblighi giuridici. I fabbricanti sono inoltre esentati dalla responsabilità se dimostrano che con ogni probabilità il difetto che ha causato il danno non esisteva nel momento cui hanno immesso il prodotto sul mercato o l’hanno messo in servizio, oppure che il difetto è sopravvenuto dopo tale momento (art. 11, n. 1)
La responsabilità si fonda sullo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento dell’immissione sul mercato o della messa in servizio del prodotto. Tale stato è valutato in base al livello più avanzato di conoscenze oggettive disponibili, e non in base a ciò che l’operatore economico sapeva effettivamente (art. 11, n. 1, lett. e).
Conclusioni
La Direttiva segna un significativo progresso verso una maggiore certezza giuridica e una tutela più adeguata in un contesto sempre più tecnologico. Le disposizioni introdotte riconoscono l’evoluzione dei prodotti, sempre più integrati con componenti digitali, e l’importanza di un’economia circolare. Questo approccio garantisce una protezione più efficace per i consumatori e contribuisce a rafforzare la sicurezza e la fiducia nel mercato.