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La Corte di Giustizia Europea evidenzia gli effetti positivi del litigation funding

È dovere degli stati membri della Unione europea di far sì che tutte le norme e procedure nazionali siano concepite e applicate in modo da non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficoltoso l’esercizio del diritto al pieno risarcimento per il danno causato da una violazione del diritto della concorrenza. Tale dovere è ancor più rilevante laddove le cause richiedono di norma una complessa analisi fattuale ed economica. Infatti, tenuto conto del carattere particolarmente complesso, lungo e costoso di un’azione individuale in materia di infrazione al diritto della concorrenza, i soggetti danneggiati tenderebbero a rinunciare a proporre una siffatta azione individuale se non vi fosse la possibilità di cedere il relativo credito.

Sulla base di questi principi, stabiliti nella Direttiva 2014/104/UE, con la sentenza pronunciata il 28 gennaio 2025 nella causa C-253/23 ha evidenziato come il diritto al risarcimento previsto dal diritto dell’Unione per i danni derivanti dalle violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione e nazionale richiede che ciascuno Stato membro disponga di norme procedurali che garantiscano l’effettivo esercizio di tale diritto.

Le norme europee stabiliscono il diritto di ottenere un risarcimento per il danno causato da violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione, in particolare per quanto riguarda la legittimazione ad agire e la definizione di danno, come statuito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, e non ne pregiudica alcun ulteriore sviluppo. Chiunque abbia subito un danno causato da una tale violazione può chiedere un risarcimento per il danno emergente, per il guadagno di cui è stato privato, oltre agli interessi.

Il diritto al risarcimento è riconosciuto a ogni persona fisica o giuridica, consumatori, imprese e pubbliche autorità, a prescindere dall’esistenza di un rapporto contrattuale diretto con l’impresa autrice della violazione, e a prescindere dal fatto che un’autorità garante della concorrenza abbia o meno preventivamente constatato una violazione.

La Corte ha ricordato che, a norma del principio di efficacia, gli Stati membri devono provvedere affinché tutte le norme e procedure nazionali relative all’esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno siano concepite e applicate in modo da non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficoltoso l’esercizio del diritto, conferito dall’Unione, al pieno risarcimento per il danno causato da una violazione del diritto della concorrenza.

La sentenza della Corte riguarda l’ordinamento tedesco, ma è rilevante anche per gli altri paesi dell’Unione Europea e, ovviamente, per l’Italia, in quanto riconosce espressamente che la cessione della res litigiosa costituisce uno strumento valido ed efficace nell’ambito delle finalità e degli obiettivi posti dalle norme comunitarie in materia di diritto della concorrenza.

 

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