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I principi sui diritti dei passeggeri aerei chiariti dalla Corte UE

Il 16 gennaio 2025, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è espressa nella causa C-516/23, in merito a tre questioni pregiudiziali sollevate dal Landgericht Frankfurt am Main. La decisione ha chiarito che il regolamento (CE) n. 261/2004 si applica sia ai passeggeri che corrispondono diritti aeroportuali sia a quelli che usufruiscono di tariffe promozionali riservate a specifiche categorie professionali. Inoltre, la CGUE ha escluso la necessità di un nesso temporale stringente tra la cancellazione di un volo e il successivo riposizionamento. La causa era stata intrapresa da due passeggeri contro un vettore aereo per la mancata assistenza ricevuta a seguito della cancellazione dei voli prenotati.

Prima questione: Il concetto di “viaggio gratuito” nel regolamento

La prima questione pregiudiziale ha richiesto alla Corte di Giustizia di definire con precisione il significato di “viaggiare gratuitamente” secondo l’art. 3, par. 3 del regolamento n. 261/2004. La Corte ha adottato un’interpretazione restrittiva dell’espressione, coerentemente con l’obiettivo di assicurare un’elevata protezione dei passeggeri. In particolare, ha stabilito che il mero versamento di tasse aeroportuali e oneri di trasporto è elemento sufficiente per escludere la gratuità del viaggio, in quanto questi elementi costituiscono parte integrante del prezzo finale del biglietto, come specificato dall‘art. 23 del regolamento (CE) n. 1008/2008. La Corte ha precisato che la nozione di gratuità presuppone necessariamente l’assenza totale di qualsiasi corrispettivo, condizione che viene meno anche in presenza di un pagamento parziale dei costi di trasporto.

 

Seconda questione: accessibilità al pubblico delle tariffe ridotte 

In merito alla seconda questione, la Corte ha analizzato l’art. 3, par. 3, esaminando se una tariffa promozionale destinata a una specifica categoria professionale, con limitazioni temporali e di disponibilità, possa qualificarsi come accessibile al pubblico. Secondo l’interpretazione della CGUE, il requisito dell’accessibilità al pubblico sussiste quando i potenziali beneficiari costituiscono un gruppo non preventivamente individuato e non sono previste condizioni eccessivamente restrittive per l’accesso. La promozione oggetto del contendere, rivolta agli operatori sanitari, è stata ritenuta conforme a questi criteri, essendo indirizzata a una categoria professionale ampia e non subordinata a procedure di autorizzazione individuale. Di conseguenza, i biglietti emessi nell’ambito di questa iniziativa sono stati considerati rientranti nel campo di applicazione del regolamento.

 

Terza questione: relazione temporale tra cancellazione e riavviamento 

La terza questione pregiudiziale ha riguardato l’interpretazione dell’art. 8, par. 1, lettera c), del regolamento, concernente il diritto al riavviamento verso la destinazione finale. La Corte ha escluso l’esistenza di vincoli temporali rigidi tra il volo cancellato e quello di riavviamento scelto dal passeggero, individuando come unica limitazione la disponibilità di posti sui voli alternativi. Il testo dell’art. 8 conferisce infatti al passeggero la libertà di selezionare una data successiva secondo le proprie preferenze, garantendo la massima flessibilità nell’adattamento alle esigenze personali. La CGUE ha sottolineato come l’imposizione di vincoli temporali stretti contrasterebbe con le finalità del regolamento di tutela dei diritti dei passeggeri.

 

Ulteriori considerazioni sulla portata delle norme

La sentenza sottolinea che il regolamento n. 261/2004 non prevede eccezioni agli obblighi di assistenza dei vettori aerei in caso di circostanze eccezionali, come la pandemia da COVID-19. Sebbene l’art. 5, par. 3, esoneri il vettore dall’obbligo di compensazione pecuniaria in tali circostanze, rimangono invariati gli obblighi di informazione e assistenza, incluso il diritto al riavviamento previsto dall’art. 8. I passeggeri, infatti, possono richiedere il riavviamento anche a distanza di tempo, una volta ripristinati i collegamenti, senza che sia necessario un nesso temporale stringente con la cancellazione originari. Inoltre, il passeggero può ottenere un risarcimento per equivalente in caso di mancato rispetto degli obblighi da parte del vettore, purché tale risarcimento sia proporzionato e ragionevole rispetto ai disagi subiti.

 

Conclusioni

La sentenza ha quindi stabilito tre principi fondamentali:

  1. Il pagamento di qualsiasi onere, incluse le tasse aeroportuali, esclude la gratuità del viaggio ai sensi dell’art. 3 del regolamento.
  2. Una promozione riservata a una categoria professionale può considerarsi accessibile al pubblico se rivolta a un gruppo ampio e non soggetta a restrizioni individuali.
  3. Non esistono limiti temporali predefiniti tra volo cancellato e di riavviamento, fatto salvo il vincolo della disponibilità di posti.

 

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