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L’importanza degli adeguati assetti: controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.

In un contesto in cui l’adeguatezza degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili è sempre più centrale nella governance societaria, una recente decisione del Tribunale di Brescia interviene sul tema del controllo giudiziario delle iniziative adottata dall’organo amministrativo.

Il Tribunale di Brescia ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 2.409 c.c., norma che consente l’intervento giudiziario in presenza di gravi irregolarità nella gestione societaria. Nel caso esaminato, il ricorso è stato promosso a causa dell’assenza di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, da cui è emerso un fondato sospetto di gravi irregolarità.

Il giudice ha confermato che l’intervento previsto dall’art. 2409 c.c. ha finalità preventive e ripristinatorie, piuttosto che sanzionatorie. L’azione è dunque ammissibile solo quando vi sia un rischio attuale per il patrimonio sociale o per l’attività della società, escludendone l’utilizzo una volta esauriti gli effetti dell’illecito.

La pronuncia si colloca nel solco di una giurisprudenza attenta all’adeguatezza degli assetti aziendali, come previsto dall’art. 2086 c.c. La mancanza di strumenti per monitorare la continuità aziendale può costituire un’irregolarità grave, idonea a giustificare l’intervento del giudice, purché non si traduca in un’ingerenza nelle scelte imprenditoriali, se non nei casi di manifesta irrazionalità. Il principio permane quello della business judgement rule, che tutela la discrezionalità gestionale degli amministratori, limitando il controllo giudiziale agli aspetti di manifesta irrazionalità o violazione di obblighi di legge. Nel caso di specie, il Tribunale non ha peraltro riconosciuto la fondatezza del ricorso.

La sentenza ribadisce in ogni caso l’importanza del rispetto degli obblighi di corretta gestione e dell’adozione di assetti organizzativi adeguati.

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