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Accesso abusivo alla casella di posta elettronica dell’ex coniuge

Integra il reato di cui all’art. 615-ter, c.p., la condotta di colui che accede abusivamente all’altrui casella di posta elettronica, trattandosi di uno spazio di memoria, protetto da una password personalizzata, di un sistema informatico destinato alla memorizzazione di messaggi, o di informazioni di altra natura, nell’esclusiva disponibilità del suo titolare, identificato da un account registrato presso il provider del servizio”. La Suprema Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 52572, del 17.11,2017, ha ravvisato la sussistenza di tale reato nel caso dell’ex moglie che, a conoscenza della password di accesso alla casella di posta elettronica dell’ex marito, effettuava due accessi, cambiando la password ed impostando una nuova domanda di recupero, con inserimento, peraltro, di una frase ingiuriosa (si veda pag. 4 della sentenza). L’ex moglie imputata, così facendo, superava i limiti connessi alla conoscenza della password (ottenuta con il consenso dell’ex marito) poiché ne faceva un utilizzo indebito che provocava l’impossibilità, per il titolare, di accedere alla casella elettronica.

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