Accordo UE-Regno Unito sugli scambi e la cooperazione: quali implicazioni per il settore dei trasporti?
Il 24 dicembre 2020 l’UE e il Regno Unito hanno concluso il Trade and Cooperation Agreement (TCA – Accordo di commercio e cooperazione) che disciplina le relazioni commerciali tra il Regno Unito e l’UE a partire dal primo gennaio 2021.
Nonostante l‘impossibilità di ratificare l’accordo entro la fine del periodo di transizione1, la Commissione europea ha ravvisato l’assoluta necessità della sua entrata in vigore e, di conseguenza, ha proposto la sua applicazione in via provvisoria (il Consiglio dell’UE e il Regno Unito, incluso il Parlamento, hanno già dato la loro approvazione) in attesa della ratifica da parte del Parlamento europeo2.
Alla luce della complessità dell’accordo, la Commissione europea3 ha cercato di semplificarne il contenuto raggruppando le disposizioni, in quattro fondamentali pilastri su cui si fonda la cooperazione, ovvero
- un accordo di libero scambio;
- un’ampia cooperazione economica, sociale e ambientale in settori di reciproco interesse (in particolare il trasporto stradale, l’aviazione, l’energia, il cambiamento climatico, la pesca, i programmi di finanziamento dell’Ue e il coordinamento della sicurezza sociale);
- un nuovo quadro per la sicurezza dei cittadini;
- un quadro di governance che comprende una gerarchia di organi di controllo e disposizioni in materia di controversie, tra cui un tribunale arbitrale.
Tra i numerosi ambiti disciplinati dal TCA parte del capitolo 2 è dedicata alla regolamentazione delle relazioni tra l’Ue e il Regno Unito nel settore dei trasporti. Proprio con riguardo a tale ultimo settore saranno esaminati di seguito i principali cambiamenti che lo interessano.
Trasporto di merci su strada
L’accesso al trasporto di merci su strada è consentito, così come lo sono i diritti di transito attraverso gli stati membri dell’Unione europea. Questo significa che gli autotrasportatori potranno continuare a spostare merci verso, da e attraverso i reciproci territori senza necessità di ottenere dei permessi specifici o ulteriori certificati di qualifica professionale o licenze.
Tuttavia, sono previste limitazioni circa il numero di movimenti permessi. In particolare:
- gli autotrasportatori del Regno Unito e dell’Ue potranno effettuare al massimo due viaggi all’interno dei rispettivi territori;
- agli autotrasportatori del Regno Unito sarà consentito intraprendere solo un’operazione ‘extra’ (cabotaggio) all’interno di uno stesso Stato membro, il che significa che la seconda operazione dovrà condurli in un altro Stato membro dell’Ue.
Inoltre, occorre rilevare che gli operatori di trasporto su strada sono altresì chiamati a rispettare determinati requisiti per poter svolgere i servizi di trasporto tra il Regno Unito e l’Ue. Tra i diversi requisiti possono richiamarsi, ad esempio, il possesso di una patente di guida valida e di un certificato di idoneità professionale oltre al rispetto di più ampi standard di sicurezza (ore di guida, qualifiche professionali, limiti di peso e dimensioni dei veicoli, ecc.).
Il rispetto dei succitati requisiti dovrà essere garantito anche al fine di ridurre i ritardi alle dogane durante i trasporti transfrontalieri tra il Regno Unito e l’Ue.
Trasporto aereo
La disciplina contenuta nel TCA volta a regolare i servizi aerei offerti dalle compagnie britanniche prevede in estrema sintesi:
- la prosecuzione dei servizi di traffico aereo tra il Regno Unito e l’Ue;
- l’eliminazione dei diritti di accesso delle compagnie aeree del Regno Unito alle rotte interne dell’Ue e viceversa;
- alcune limitazioni sull’ownership and control delle compagnie aeree che operano tra UK e Ue;
- la stesura di una bozza di accordo bilaterale sulla sicurezza aerea per il riconoscimento reciproco di alcune licenze, certificati e approvazioni.
L’accordo stabilisce che i vettori aerei britannici in possesso di una licenza valida possano continuare a trasportare passeggeri e merci tra il Regno Unito e l’Ue senza limiti di capacità o frequenza. Tuttavia, non possono più operare tra gli aeroporti dell’Ue. Il trasporto in ‘quinta libertà’ sarà consentito per trasportare merci da/verso un paese terzo (per esempio Parigi-Londra-New York), se gli Stati membri lo concordano bilateralmente e reciprocamente con il Regno Unito.
Restrizioni sono previste anche in tema di ownership and control. Pertanto, per essere considerato un ‘vettore aereo del Regno Unito’ ai fini del TCA, un vettore deve essere di proprietà (direttamente o tramite partecipazione maggioritaria) ed effettivamente controllato da cittadini del Regno Unito, avere la sede principale nel Regno Unito, essere in possesso di una licenza rilasciata ai sensi della legge britannica e di un certificato di operatore aereo rilasciato dall’autorità dell’aviazione (Civil Aviation Authority). Per essere invece considerato ‘vettore aereo dell’Unione europea’, quest’ultimo deve essere di proprietà (direttamente o tramite partecipazione maggioritaria) ed effettivamente controllato da cittadini dello SEE e/o della Svizzera, essere in possesso di una licenza di esercizio rilasciata ai sensi delle norme europee e di un certificato di operatore aereo rilasciato dall’EASA o da un’autorità dell’aviazione di uno Stato membro dell’Ue.
Sul punto occorre segnalare che il TCA prevede una ‘disposizione di salvaguardia’ che permette alle compagnie aeree di essere considerate vettori aerei del Regno Unito a condizione che abbiano una licenza operativa valida rilasciata in conformità alla normativa europea al 31 dicembre 2020 e che siano di proprietà e controllate da cittadini dell’Ue. Non è invece prevista una disposizione analoga per i vettori aerei dell’Ue controllati da cittadini del Regno Unito. Questo può creare un problema per le compagnie aeree dell’Ue in cui i cittadini britannici detengono una partecipazione sostanziale.
Proprio con specifico riguardo all’ownership and control il TCA, nel riconoscere espressamente i potenziali benefici della continua liberalizzazione della proprietà e del controllo dei vettori aerei4, specifica che le Parti hanno concordato che il Comitato specializzato sul trasporto aereo (previsto dal TCA stesso) esaminerà le opzioni per la liberalizzazione reciproca nel corso del 2021 e, successivamente, entro 12 mesi dalla richiesta di una delle Parti.
Infine, il TCA si occupa anche di dry e wet lease. Se da un lato il dry lease è generalmente consentito, dall’altro alcune limitazioni sono dettate per quanto riguarda la possibilità di noleggiare aeromobili con equipaggio (wet lease). Queste limitazioni sono però poste solo nei confronti dei vettori dell’Unione europea. Infatti, mentre ai vettori aerei del Regno Unito è data la possibilità di prendere a noleggio con equipaggio aereomobili da un operatore comunitario senza particolari restrizioni, i vettori dell’Ue possono noleggiare aeromobili con equipaggio dai vettori del Regno Unito solo se il leasing è giustificato da esigenze eccezionali, capacità stagionale o difficoltà operative del lessee e il ricorso al wet lease è consentito solo per una durata strettamente necessaria a soddisfare tali esigenze5.
Trasporto marittimo
Il TCA conserva in gran parte gli accordi ‘pre-Brexit’ e questo dovrebbe comportare un impatto normativo limitato sugli operatori navali che commerciano tra il Regno Unito e l’Ue. In altre parole, l’accordo non dovrebbe ostacolare i diritti degli operatori marittimi di trasportare merci da o verso i porti dell’Ue.
Il TCA reca disposizioni volte a garantire una grande area di libero scambio tra il Regno Unito e l’Ue che permetta lo scambio di merci senza tariffe o quote. Tuttavia, nonostante la volontà di rendere gli accordi doganali per alcune merci meno onerosi, ci saranno ancora delle formalità doganali da rispettare, che possono provocare ritardi in porto per alcune navi o tipi di carico.
Il TCA si occupa anche di servizi marittimi internazionali, garantendo al Regno Unito e all’Ue un accesso aperto e reciproco ai servizi marittimi, compreso l’uso di infrastrutture e servizi portuali (piloti, ormeggi e strutture di carico/scarico), l’accesso e l’uso di stoccaggio e di magazzini marittimi. L’accordo prevede anche disposizioni che permettono alle compagnie di navigazione britanniche di spostare container vuoti e fornire servizi raccordo (feeder services) tra i porti di uno Stato membro dell’Ue, previa autorizzazione. Tuttavia, occorre segnalare che non è prevista reciprocità sul cabotaggio marittimo, che è specificamente escluso dall’ambito del TCA.
1Periodo compreso tra il 1 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 durante il quale il diritto dell’Unione Europea ha continuato ad essere applicato nel Regno Unito nonostante l’accordo di recesso concluso tra l’UE e il Regno Unito.
2La ratifica da parte del Parlamento europeo doveva inizialmente avvenire entro il 28 febbraio 2021 o in altra data scelta dal Partnership Council ossia l’Organismo congiunto Regno Unito-UE istituito per supervisionare il TCA.
3Si v. Commissione europea, EU/UK Trade & Cooperation Agreement; a new relationship with big changes
4V. Article AIRTRN.9: Ownership and control of air carriers.
5Il TCA riconosce che dry e wet lease possano anche essere soggetti a requisiti imposti dal Regno Unito e dagli Stati membri dell’Ue che prevedono che i contratti di leasing siano approvati dalle rispettive autorità aeronautiche.