Affidamenti dei servizi sociali: la normativa applicabile secondo il Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha reso il parere sulla normativa applicabile agli affidamenti dei servizi sociali.
Il parere, reso il 20 agosto u.s., era stato richiesto dall’ANAC, essendo emersi dubbi interpretativi in proposito e posizioni contrastanti da parte di vari stakeholder e del Ministero del lavoro, che avevano prospettato l’esclusione dall’applicazione del Codice dei contratti pubblici di ampi settori di attività affidati agli organismi del terzo settore.
In conseguenza della delicatezza della materia, che per alcune tipologie di attività sottende rilevanti interessi economici, l’ANAC ha, quindi, ritenuto opportuno acquisire il parere del Consiglio di Stato prima di procedere ad un “intervento chiarificatore” che, nelle intenzioni dell’Autorità, potrebbe svolgersi in occasione dell’aggiornamento della delibera n. 32 del 2016, recante “Linee guida per l’affidamento di servizi ad enti del terzo settore ed alle cooperative sociali” e che, per taluni profili, potrebbe essere anticipato nell’ambito dell’approfondimento sul tema dell’immigrazione, allo stato in fase di predisposizione nel più ampio contesto del Piano Nazionale Anticorruzione per l’anno 2018.
Con il parere reso il Consiglio di Stato ha chiarito che
- le procedure di affidamento dei servizi sociali contemplate nel Codice del terzo settore (in particolare, accreditamento, co-progettazione e partenariato) sono estranee al Codice dei contratti pubblici ove prive di carattere selettivo, ovvero non tese all’affidamento del servizio, ovvero ancora ove il servizio sia prospetticamente svolto dall’affidatario in forma integralmente gratuita;
- le procedure di affidamento dei servizi sociali contemplate nel Codice del terzo settore (in particolare, accreditamento, co-progettazione e partenariato) sono, viceversa, soggette al Codice dei contratti pubblici, al fine di tutelare la concorrenza anche fra enti del terzo settore, ove il servizio sia prospetticamente svolto dall’affidatario in forma onerosa, ricorrente in presenza anche di meri rimborsi spese forfettari e/o estesi a coprire in tutto od in parte il costo dei fattori di produzione; l’Amministrazione, inoltre, deve specificamente e puntualmente motivare il ricorso a tali modalità di affidamento, che, in quanto strutturalmente riservate ad enti non profit, de facto privano le imprese profit della possibilità di rendersi affidatarie del servizio.
Il Consiglio di Stato ha infine reso rilevanti chiarimenti in ordine alle convenzioni previste dall’art. 56 del Codice del terzo settore.