Al vaglio della Corte Costituzionale la questione di legittimità dell’art. 2751 bis n. 2 c.c.
Con ordinanza del 19 giugno 2018 il Tribunale di Udine ha sollevato d’ufficio la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2751 bis n. 2. C.c. nella parte in cui riconosce il privilegio generale anche al credito per rivalsa I.V.A. dei professionisti.
È infatti stato ravvisato un potenziale conflitto di tale estensione, prevista dall’art. 1, comma 474, L. n. 205/2017 (legge di bilancio), con il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. ed il correlato principio della c.d. par condicio creditorum, dal momento che la predetta disposizione introdurrebbe una disparità di trattamento non ammissibile nel nostro ordinamento, non garantendo il medesimo privilegio anche a soggetti diversi dai professionisti.