Ammesso al patteggiamento anche il contribuente che non estingue il debito tributario
Con la sent. n. 38684 (dep. 21.8.18), la Cassazione chiarisce che per i reati di “Omesso versamento delle ritenute” (art. 10-bis), “Omesso versamento IVA” (art. 10-ter) e “Indebita compensazione” (art. 10-quater, co. 1), l’ammissione al patteggiamento non è subordinata alla estinzione del debito tributario.
La Corte, rilevata infatti la coesistenza, nel sistema penal-tributario ex D.Lgs. 74/2000, dell’art. 13 bis co. 2 (che stabilisce, “apparentemente” per tutti i reati tributari, l’obbligo della preventiva estinzione del debito tributario ai fini del patteggiamento) e dell’art. 13 co. 1 (che introduce la causa di non punibilità per i reati di “omesso versamento” se, prima dell’apertura del dibattimento, il debito tributario è estinto), afferma che tale coesistenza significa “che, rappresentando il pagamento del debito tributario […], in via radicale e pregiudiziale, causa di non punibilità dei reati ex artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, lo stesso non può, logicamente, allo stesso tempo, per queste ipotesi, fungere anche da presupposto di legittimità di applicazione della penale che, fisiologicamente, non potrebbe certo riguardare reati non punibili”. In altri termini, o l’imputato provvede al tempestivo pagamento del debito, ottenendo la declaratoria di assoluzione per non punibilità del fatto; oppure, non provvede ad alcun pagamento, restando però impregiudicata la possibilità di patteggiare. L’importanza pratica della pronuncia, che legittima una prassi di alcuni Tribunali, è notevole considerata la diffusione di tali ipotesi di reato, alimentata dalla crisi economica che tuttora grava sulle imprese nazionali; essa, inoltre, elimina la disparità sostanziale di trattamento sanzionatorio che si era generata tra gli imputati per i reati fiscali più gravi, caratterizzati da frode, per i quali, il pagamento del debito consentiva una sorta di “commodus discessus” rappresentato, appunto, dal patteggiamento, rispetto agli imputati dei reati fiscali “minori”, per i quali, di fatto, in assenza del pagamento del debito fiscale, venivano applicate sanzioni penali di non trascurabile entità, oltre all’applicazione delle pene accessorie previste ex lege.