Anche gli ex soci di una snc rispondono dei canoni di locazione non pagati dall’acquirente
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15348 del 21.6.2017, ha stabilito che, in tema di locazione ad uso non abitativo, l’art. 36 della legge n. 392/1978 – che prevede la responsabilità sussidiaria del cedente dell’azienda, in caso di inadempimento del cessionario – si applica in via analogica anche al caso in cui il contratto di locazione venga trasferito, anziché mediante cessione o affitto di azienda, mediante la vendita integrale delle quote di una società di persone. Da ciò discende che gli ex soci cedenti restano obbligati nei confronti del locatore anche per i canoni maturati dopo la cessione. Ricorre, infatti, la necessità di assicurare al locatore, che non può opporsi al mutamento soggettivo del contratto, la conservazione della garanzia patrimoniale offerta dall’originaria controparte contrattuale.