Anche se il premio non è stato pagato, l’assicurazione deve risarcire il danno se ha rilasciato il contrassegno
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30182 del 22 novembre 2018, ha stabilito che il rilascio del contrassegno vincola l’assicurazione a risarcire i danni in caso di sinistro stradale, anche se il premio non è stato pagato.
Infatti, secondo la Suprema Corte, il rilascio del contrassegno da parte della compagnia assicuratrice della r.c.a. vincola quest’ultima a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand’anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacché nei confronti del danneggiato, quel che rileva ai fini della promovibilità dell’azione diretta contro la compagnia assicuratrice è l’autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo.
Per escludere la responsabilità dell’assicuratore in ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato occorre che questi provi l’insussistenza di un proprio comportamento colposo, tale da ingenerare l’affidamento erroneo del danneggiato stesso.