Antiriciclaggio e responsabilità del funzionario
La Suprema Corte è tornata a pronunciarsi in tema di responsabilità penale del professionista e del funzionario sul tema della mancata identificazione del cliente, stabilendo, nella sentenza del 23 novembre 2015, che il reato previsto dagli art. 18 e 55 D.lgs. 231/2007 è punito a titolo di dolo generico.
In realtà la Corte di Appello aveva assolto gli imputati per la mancanza di dolo di fronte ad un quadro probatorio connotato dalla incertezza circa la volontà delle condotte: la Cassazione invece ha statuito che il fatto che gli imputati si siano fidati della conoscenza e della credibilità del professionista terzo che li ha indotti ad omettere di verificare personalmente l’identità dei clienti (che avevano chiesto un prestito), non esclude la sussistenza del dolo generico e quindi del reato.