Appalti, illegittima l’attribuzione di punteggi “localistici”
Con la recente sentenza del 21 marzo 2018 n. 320 il TAR Veneto ha affermato il principio secondo cui la documentazione di gara determina una illegittima restrizione della platea dei concorrenti qualora essa preveda l’attribuzione di punteggi che privilegino ingiustificatamente le imprese locali (nella specie, la lex specialis contemplava l’assegnazione all’offerta tecnica del punteggio massimo di 50 punti in ragione del “radicamento costante della Cooperativa sociale di tipo B nel territorio dell’ULSS n. 9”, nonché un punteggio massimo di 10 agli “elementi in grado di testimoniare l’organico radicamento territoriale del progetto stesso attraverso l’impiego di personale proveniente dal territorio con grado di preferenza nel seguente ordine Garda (preferenziale), territorio ex ULSS n. 22 e territorio ULSS n. 9”).
Secondo il Tribunale la combinazione dei due elementi suddetti realizza un’illegittima rendita anticoncorrenziale di posizione, in contrasto con i principi di libera concorrenza e di non discriminazione, nonché in violazione degli artt. artt. 4, 30 e 36 d.lgs. 50/2016.
In particolare, secondo il Giudice, il principio di non discriminazione comporta il divieto di effettuare la selezione dei concorrenti privilegiando coloro che esercitano prevalentemente la loro attività nello stesso ambito territoriale in cui devono essere svolte le prestazioni. In senso analogo alla decisione del TAR Veneto in esame si era recentemente pronunciato anche il Consiglio di Stato, Sez. VI, nella sentenza del 25 gennaio 2008 n. 195.